Con la circolare n. 28 del 20 settembre 2024, l’Inail comunica l’aggiornamento del tasso di interesse per le rateazioni dei debiti relativi ai premi assicurativi e accessori, nonché le sanzioni civili applicabili in caso di mancato o ritardato pagamento. L’aggiornamento deriva dalla decisione da parte della Banca Centrale Europea (BCE) del 12 settembre 2024 (Allegato 1), che ha fissato al 3,65% il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ORP) con decorrenza dal 18 settembre 2024.
I piani di ammortamento relativi alle istanze di rateazione presentate dal 18 settembre 2024 saranno determinati applicando un tasso di interesse del 9,65%. Di converso, i piani già in corso rimarranno invece invariati, con il tasso di interesse in vigore alla data di presentazione dell’istanza (Allegato 2).
In caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui importo è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, il datore di lavoro è tenuto:
Nel caso di evasione contributiva dovuta a omissioni o dichiarazioni non veritiere, il datore di lavoro che denuncia spontaneamente la situazione debitoria prima di contestazioni o richieste da parte degli enti e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi, sarà soggetto alle seguenti sanzioni civili:
NOTA BENE: In ogni caso, la sanzione civile non può superare il 40% dell'importo dei premi non corrisposti entro i termini di legge.
Per le aziende sottoposte a procedura concorsuale, sono previste riduzioni delle sanzioni civili, che possono scendere fino al tasso legale, a condizione che siano pagati integralmente i contributi e le spese. Nello specifico, il tasso sarà ridotto al 3,65% in caso di mancato o ritardato pagamento e al 5,65% in caso di evasione.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".