Inail, aggiornate le prestazioni in industria, agricoltura e navigazione

Pubblicato il 14 settembre 2023

Aggiornate dall’Inail le prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale dei settori industria, navigazione e agricoltura a decorrere dal 1° luglio 2023.

La rivalutazione è stata effettuata sulla base della variazione percentuale dell’8,1% dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati intervenuta tra il 2021 e il 2022, con decorrenza dal 1° luglio 2023, così come previsto dall’articolo 11 del decreto legislativo n. 38/2000.

La relativa proposta è stata adottata con delibera del Consiglio di amministrazione Inail e approvata con i decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 21 giugno 2023, n. 89, e 21 giugno 2023, n. 88, relativi, rispettivamente, al settore industria e navigazione e al settore agricoltura, per la trattazione dei quali si veda il precedente articolo “Inail, aggiornate le prestazioni in agricoltura, industria e navigazione”.

Vediamo di seguito quanto riportato nella circolare n. 40 del 12 settembre 2023 contenente i riferimenti retributivi per procedere alla prima liquidazione delle prestazioni e alla riliquidazione delle prestazioni in corso, nonché le istruzioni operative ai fini della riliquidazione stessa.

Rendite per inabilità permanente

In sede di prima liquidazione delle rendite per inabilità permanente operano le seguenti misure retributive:

SETTORE INDUSTRIA

Retribuzione media giornaliera

Retribuzione annua minima

Retribuzione annua massima

91,53 euro

19.221,30 euro

35.696,70 euro

 

Per il settore marittimo trovano applicazione i medesimi importi fissati per il settore industria, fatta eccezione per la retribuzione annua massima dei seguenti lavoratori:

SETTORE MARITTIMO

Comandanti capi macchinisti

51.403,25 euro

Primi ufficiali di coperta e di macchina

43.549,97 euro

Altri ufficiali

39.623,34 euro

 

Per il settore dell’agricoltura la retribuzione convenzionale annua per la liquidazione delle rendite è stabilita in 29.010,95 euro. In base alla categoria dei lavoratori agricoli, gli importi variano come seguono:

Lavoratori subordinati a tempo determinato

Su retribuzione annua convenzionale 29.010,95 euro

Lavoratori subordinati a tempo indeterminato

Su retribuzione effettiva compresa entro i limiti previsti per il settore industria:

  • minimo 19.221,30 euro;

  • massimo 35.696,70 euro.

Lavoratori autonomi

Su retribuzione annua convenzionale 19.221,30 euro

Assegno una tantum in caso di morte

L’importo dell’assegno una tantum per i superstiti, relativo ai settori dell’industria, della navigazione e dell’agricoltura, è fissato nella misura di euro 11.612,92.

Indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta in agricoltura

L’indennità giornaliera è così determinata:

Assegno per assistenza personale continuativa

L'importo dell'assegno per assistenza personale continuativa, rivalutato nella stessa misura percentuale stabilita per le rendite del settore industria, navigazione e agricoltura, è pari a euro 632,94.

Assegni continuativi mensili

Gli importi degli assegni continuativi sono così rideterminati:

PERCENTUALE INABILITA’

SETTORE INDUSTRIA

SETTORE AGRICOLTURA

Da 50 a 59%

355,14 euro

444,83 euro

Da 60 a 79%

498,27 euro

620,74 euro

Da 80 a 89%

925,12 euro

1.065,70 euro

Da 90 a 100%

1.425,28 euro

1.510,28 euro

100 + a.p.c.

2.059,02 euro

2.143,55 euro

 

Riliquidazione delle prestazioni in corso delle rendite per inabilità permanente

I coefficienti di rivalutazione delle basi retributive sono:

La riliquidazione delle prestazioni nel settore dell’agricoltura avviene nel seguente modo:

Lavoratori subordinati a tempo determinato

Su retribuzione annua convenzionale 29.010,95 euro

Lavoratori subordinati a tempo indeterminato: rendite con decorrenza dal 1° gennaio 1982

Su retribuzione effettiva compresa entro i limiti previsti per il settore industria:

  • minimo 19.221,30 euro;

  • massimo 35.696,70 euro.

Lavoratori subordinati a tempo indeterminato: rendite con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1982

Su retribuzione annua convenzionale 29.010,95 euro

Lavoratori autonomi: rendite con decorrenza anteriore al 1° giugno 1993

Su retribuzione annua convenzionale 29.010,95 euro

Lavoratori autonomi: rendite con decorrenza dal 1° giugno 1993

Su retribuzione minimale del settore industria 19.221,30 euro

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