Aggiornate dall’Inail le prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale dei settori industria, navigazione e agricoltura a decorrere dal 1° luglio 2023.
La rivalutazione è stata effettuata sulla base della variazione percentuale dell’8,1% dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati intervenuta tra il 2021 e il 2022, con decorrenza dal 1° luglio 2023, così come previsto dall’articolo 11 del decreto legislativo n. 38/2000.
La relativa proposta è stata adottata con delibera del Consiglio di amministrazione Inail e approvata con i decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 21 giugno 2023, n. 89, e 21 giugno 2023, n. 88, relativi, rispettivamente, al settore industria e navigazione e al settore agricoltura, per la trattazione dei quali si veda il precedente articolo “Inail, aggiornate le prestazioni in agricoltura, industria e navigazione”.
Vediamo di seguito quanto riportato nella circolare n. 40 del 12 settembre 2023 contenente i riferimenti retributivi per procedere alla prima liquidazione delle prestazioni e alla riliquidazione delle prestazioni in corso, nonché le istruzioni operative ai fini della riliquidazione stessa.
In sede di prima liquidazione delle rendite per inabilità permanente operano le seguenti misure retributive:
SETTORE INDUSTRIA |
||
Retribuzione media giornaliera |
Retribuzione annua minima |
Retribuzione annua massima |
91,53 euro |
19.221,30 euro |
35.696,70 euro |
Per il settore marittimo trovano applicazione i medesimi importi fissati per il settore industria, fatta eccezione per la retribuzione annua massima dei seguenti lavoratori:
SETTORE MARITTIMO |
|
Comandanti capi macchinisti |
51.403,25 euro |
Primi ufficiali di coperta e di macchina |
43.549,97 euro |
Altri ufficiali |
39.623,34 euro |
Per il settore dell’agricoltura la retribuzione convenzionale annua per la liquidazione delle rendite è stabilita in 29.010,95 euro. In base alla categoria dei lavoratori agricoli, gli importi variano come seguono:
Lavoratori subordinati a tempo determinato |
Su retribuzione annua convenzionale 29.010,95 euro |
Lavoratori subordinati a tempo indeterminato |
Su retribuzione effettiva compresa entro i limiti previsti per il settore industria:
|
Lavoratori autonomi |
Su retribuzione annua convenzionale 19.221,30 euro |
L’importo dell’assegno una tantum per i superstiti, relativo ai settori dell’industria, della navigazione e dell’agricoltura, è fissato nella misura di euro 11.612,92.
L’indennità giornaliera è così determinata:
L'importo dell'assegno per assistenza personale continuativa, rivalutato nella stessa misura percentuale stabilita per le rendite del settore industria, navigazione e agricoltura, è pari a euro 632,94.
Gli importi degli assegni continuativi sono così rideterminati:
PERCENTUALE INABILITA’ |
SETTORE INDUSTRIA |
SETTORE AGRICOLTURA |
Da 50 a 59% |
355,14 euro |
444,83 euro |
Da 60 a 79% |
498,27 euro |
620,74 euro |
Da 80 a 89% |
925,12 euro |
1.065,70 euro |
Da 90 a 100% |
1.425,28 euro |
1.510,28 euro |
100 + a.p.c. |
2.059,02 euro |
2.143,55 euro |
I coefficienti di rivalutazione delle basi retributive sono:
La riliquidazione delle prestazioni nel settore dell’agricoltura avviene nel seguente modo:
Lavoratori subordinati a tempo determinato |
Su retribuzione annua convenzionale 29.010,95 euro |
Lavoratori subordinati a tempo indeterminato: rendite con decorrenza dal 1° gennaio 1982 |
Su retribuzione effettiva compresa entro i limiti previsti per il settore industria:
|
Lavoratori subordinati a tempo indeterminato: rendite con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1982 |
Su retribuzione annua convenzionale 29.010,95 euro |
Lavoratori autonomi: rendite con decorrenza anteriore al 1° giugno 1993 |
Su retribuzione annua convenzionale 29.010,95 euro |
Lavoratori autonomi: rendite con decorrenza dal 1° giugno 1993 |
Su retribuzione minimale del settore industria 19.221,30 euro |
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