Rivalutate dal 1° luglio 2023 le prestazioni economiche Inail nei settori agricoltura, industria e navigazione.
Sono stati infatti pubblicati nella sezione Pubblicità legale del sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali due decreti datati 21 giugno 2023, il numero 88 per il settore dell’agricoltura e il numero 89 per quello dell’industria e della navigazione, che rivalutano le prestazioni economiche per infortunio e malattia professionale, secondo quanto contenuto nella Delibera Inail n. 114 del 15 maggio 2023.
Retribuzione convenzionale e assegno per assistenza personale continuativa
Stabilita in € 19,221,30, pari al minimale di legge previsto per i lavoratori dell’Industria, la retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite dirette e a superstiti costituite con decorrenza 1° gennaio 1993, in favore dei lavoratori autonomi o loro superstiti.
L’assegno per l’assistenza personale continuativa, con decorrenza dal 1° luglio 2023, è fissato in € 632,94.
Assegno una tantum e assegni continuativi mensili
L’assegno una tantum in caso di morte (assegno funerario), sempre a decorrere dal 1° luglio 2023, è stabilito in € 11.612,92.
Per quanto concerne invece gli assegni continuativi mensili, riliquidati nella stessa misura percentuale delle rendite con coefficiente di rivalutazione pari a 1,081, gli importi sono i seguenti:
Inabilità |
Importi dal 1° luglio 2023 |
Dal 50 al 59% |
€ 444,83 |
Dal 60 al 79% |
€ 620,74 |
Dall’80 alll’89% |
€ 1065,70 |
Dal 90 al 100% |
€ 1510,28 |
100% + a.p.c |
€ 2143,55 |
Retribuzione media giornaliera e determinazione del minimale e del massimale della retribuzione annua
La retribuzione media giornaliera è stabilita in € 91,53 ai fini della determinazione del minimale e del massimale della retribuzione annua, i quali, di conseguenza, sono stabiliti, a decorrere dal 1° luglio 2023, nella misura di € 19.221,30 e di € 35.696,70.
Per i componenti lo stato maggiore della navigazione marittima e della pesca marittima, il massimale della retribuzione annua risulta stabilito, rispettivamente, in € 51.403,25 per i comandanti e i capi macchinisti, in € 43.549,97 per i primi ufficiali di coperta e di macchina e in € 39.623,34 per gli altri ufficiali.
Assegno per assistenza personale continuativa e assegno una tantum
L’assegno per l’assistenza personale continuativa, sempre a decorrere dal 1° luglio 2023, è fissato in € 632,94, mentre l’assegno una tantum in caso di morte (assegno funerario) è pari a € 11.612,92.
Assegni continuativi mensili
Per quanto concerne invece gli assegni continuativi mensili, riliquidati nella stessa misura percentuale delle rendite con coefficiente di rivalutazione pari a 1,081, gli importi sono i seguenti:
Inabilità |
Importi dal 1° luglio 2023 |
Dal 50 al 59% |
€ 444,83 |
Dal 60 al 79% |
€ 620,74 |
Dall’80 alll’89% |
€ 1065,70 |
Dal 90 al 100% |
€ 1510,28 |
100% + a.p.c |
€ 2143,55 |
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