Con il Pronto ordini n. 115/2018 il Cndcec fornisce alcuni chiarimenti in materia di sanzioni accessorie applicabili al commercialista dominus in caso di inadempimento formativo.
In primo luogo il Consiglio nazionale, facendo seguito alla precedente informativa n. 60, con cui si annunciava l'emanazione di un nuovo Codice delle sanzioni per la categoria professionale, specifica come la sanzione accessoria di cui al comma 9, dell’articolo 15 (esclusione dagli elenchi previsti da specifiche normative o formati dal Consiglio dell’Ordine su richiesta dell’autorità giudiziaria, della P.A. o di enti pubblici, al fine dell’assegnazione di incarichi o della designazione di Commissario in esame) non è stata riproposta nel nuovo Regolamento per la formazione professionale continua, in vigore dal 1° gennaio 2018, pertanto, deve ritenersi implicitamente abrogata.
Le altre precisazioni rese dal Cndcec nel Pronto ordini 115/2018 riguardano il tipo di sanzione da irrogare in capo al dominus (commercialista che ospita un praticante) in caso di inadempimento dell’obbligo formativo.
Il Consiglio ricorda come, oltre al requisito dell'anzianità quinquennale, il tirocinio deve essere svolto presso un professionista che ha assolto l'obbligo di formazione professionale.
Pertanto, l’inadempimento dell'obbligo formativo, a seguito del quale sia stato irrogato un provvedimento di sospensione, comporta il trasferimento dei tirocinanti del dominus presso lo studio di altri professionisti adempienti, oltre che l’impossibilità di ospitare altri praticanti fino a che il professionista non avrà sanato la sua posizione.
Conclude il Po che sia la possibilità di assumere nuovi tirocinanti, che la possibilità di mantenere quelli già presenti nello studio sono pregiudicate solo quando l'iscritto sia sospeso per inadempimento dell'obbligo formativo e non quando sia sanzionato con la censura.
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