Inadempimento del promittente venditore? Esecuzione specifica con contestuale riduzione del prezzo

Pubblicato il 07 settembre 2012 La Corte di cassazione, con la sentenza n. 14936 del 6 settembre 2012, ha ricordato come il promissario acquirente, di fronte all’inadempimento della controparte, non ha solo la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto o l’accettazione senza riserve della cosa viziata o difforme, potendo esperire l’azione di esecuzione specifica dell’obbligo di concludere il contratto definitivo a norma dell’articolo 2932 del Codice civile, chiedendo, cumulativamente e contestualmente, l’eliminazione delle accertate difformità o la riduzione del prezzo.

In particolare, nella vicenda esaminata dai giudici di legittimità, l’avvocato della parte acquirente è stato ritenuto responsabile per non aver proposto, contestualmente all’azione per l’esecuzione specifica, anche l’azione di riduzione del prezzo per le spese sostenute e sostenende nei confronti della parte venditrice.

E nella specie – precisa la Cassazione – era evidente che l’azione di riduzione, ove ritualmente introdotta, avrebbe potuto “sovvertire l’esito della causa”.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Transizione 5.0: nuovi chiarimenti dal GSE su credito d'imposta e sistemi energetici

07/10/2024

CCNL Installatori e manutentori piscine Conflavoro - Stesura dell'1/2/2023

07/10/2024

CCNL Impianti sportivi Conflavoro - Stesura del 10/09/2022

07/10/2024

Patente a crediti: le Faq dell’Ispettorato nazionale del lavoro

07/10/2024

Riforma del sistema doganale 2024, novità su contrabbando e sanzioni. Analisi Dogane

07/10/2024

Omissione e evasione contributiva: sanzioni, accertamento e compliance

07/10/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy