Tra le novità contenute nel testo del disegno di legge di conversione del Decreto n. 28/2020, in materia di proroga delle intercettazioni e sospensioni processuali, si segnala l’introduzione di una disposizione in materia di mediazione.
Viene disposto, in particolare, che nelle controversie in materia di obbligazioni contrattuali, non adempiute a causa dell’emergenza Coronavirus, il preventivo esperimento del procedimento di mediazione costituisca condizione di procedibilità della domanda.
Si prevede, nel dettaglio, che all’articolo 3 del Decreto-legge n. 6/2020, dopo il comma 6-bis, venga aggiunto il comma 6-ter che letteralmente sancisce “Nelle controversie in materia di obbligazioni contrattuali, nelle quali il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto, o comunque disposte durante l’emergenza epidemiologica da COVID-19 sulla base di disposizioni successive, può essere valutato ai sensi del comma 6-bis, il preventivo esperimento del procedimento di mediazione ai sensi del comma 1-bis dell’articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, costituisce condizione di procedibilità della domanda”.
La disposizione di cui al richiamato comma 6-bis – si precisa – dispone che il rispetto delle misure di contenimento del contagio sia sempre valutato ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.
Il testo del Ddl di conversione è stato approvato il 17 giugno dal Senato e passerà, ora, all'esame dell'altro ramo del Parlamento.
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