Inadempimenti di preliminari L'unica strada è il giudizio

Pubblicato il 22 gennaio 2009

Le Sezioni unite civili della Cassazione, con la sentenza n. 553 del 14 gennaio 2009, hanno rigettato il ricorso presentato da due venditori che, dopo aver chiesto la risoluzione di un contratto preliminare non andato a buon fine, e quindi il relativo risarcimento del danno, avevano convertito la loro richiesta, nel corso del processo, in una domanda di recesso, attraverso la quale avrebbero potuto trattenere la caparra. Secondo i giudici di legittimità, i due rimedi, azione di risoluzione e di risarcimento integrale da una parte e azione di recesso e di ritenzione della caparra dall'altro, sono assolutamente incompatibili sia strutturalmente che funzionalmente; così “proposta la domanda di risoluzione volta al riconoscimento del diritto al risarcimento integrale dei danni asseritamente subiti, non può ritenersene consentita la trasformazione in domanda di recesso con ripetizione di caparra perché verrebbe così a vanificarsi la stessa funzione di caparra, quella cioè di consentire una liquidazione anticipata e convenzionale del danno volta ad evitare l'instaurazione di un giudizio contenzioso, consentendosi inammissibilmente alla parte non inadempiente di scommettere puramente e semplicemente sul processo, senza rischi di sorta”.

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