In vigore dal 22 marzo 2025 la legge n. 29 dell’11 marzo 2025 di ratifica ed esecuzione dell'accordo Italia-Albania in materia di sicurezza sociale; vediamone i punti salienti.
L’accordo bilaterale tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Albania ha come obiettivo quello di coordinare i regimi di sicurezza sociale tra i due Paesi, al fine di:
L'Accordo si applica alle legislazioni riguardanti i seguenti regimi di sicurezza sociale:
Italia:
Albania:
L'Accordo è esteso anche a future modifiche legislative in uno degli Stati che aggiungono nuove categorie di lavoratori o nuove prestazioni di sicurezza sociale, salvo opposizione formale da parte dell’altro Stato contraente.
L’Accordo non si applica alle prestazioni non contributive, come la pensione sociale o integrazioni al trattamento minimo, salvo specifiche disposizioni.
L’Accordo si applica:
Il principio fondamentale stabilito dall’Accordo (articolo 4) è che i cittadini di uno Stato contraente sono trattati alle stesse condizioni dei cittadini del Paese ospitante in materia di sicurezza sociale.
Questo principio riguarda i diritti e gli obblighi previdenziali, comprese le prestazioni in denaro, e si applica anche ai cittadini dell'Unione europea per quanto riguarda l'Italia.
I lavoratori sono soggetti alla legislazione dello Stato in cui prestano la loro attività lavorativa con alcune eccezioni.
È prevista inoltre la possibilità di deroghe per l’interesse del lavoratore (art. 8), in cui le autorità competenti dei due Stati possono stabilire accordi per garantire il miglior trattamento possibile.
Le prestazioni in denaro (ad esempio le pensioni) a favore dei lavoratori che hanno maturato diritti in Italia o Albania possono essere erogate anche all’estero.
Le condizioni di erogazione saranno le stesse di quelle previste per i cittadini residenti nel Paese che eroga la prestazione.
Totalizzazione dei periodi assicurativi
Ai fini dell’acquisizione del diritto alle prestazioni previdenziali (pensioni, indennità), i periodi di assicurazione maturati in entrambi i Paesi (Italia e Albania) sono totalizzati, purché non si sovrappongano.
Questo permette al lavoratore di compensare eventuali lacune contributive in uno dei due Stati.
Calcolo
Se un lavoratore ha invece diritto a una pensione che non raggiunge il trattamento minimo previsto dallo Stato di residenza, quest’ultimo può procedere a un'integrazione.
Tuttavia, tale integrazione è prevista solo se il beneficiario risiede nello Stato che eroga la prestazione.
I periodi di lavoro svolti in Italia e Albania si sommano per calcolare il diritto alle prestazioni di disoccupazione; tuttavia, per usufruire di questa possibilità, è necessario che il lavoratore abbia lavorato per almeno sei mesi in uno dei due Stati.
Se un lavoratore che ha acquisito diritto all'indennità di disoccupazione in uno Stato contraente si trasferisce nell'altro Stato alla ricerca di un lavoro, ha il diritto di ricevere l’indennità di disoccupazione per un massimo di 3 mesi.
L'indennità verrà pagata dall'istituzione competente dello Stato in cui il diritto è stato acquisito, con modalità che saranno regolate dall’Intesa amministrativa tra i due Stati (Art. 18).
Le autorità competenti di Italia e Albania dovranno stabilire un’Intesa amministrativa per regolare la procedura di attuazione dell’Accordo. Inoltre, saranno necessari meccanismi di collaborazione amministrativa per garantire l’efficace applicazione delle disposizioni, anche tramite il supporto degli Organismi di collegamento tra i due Paesi.
Le autorità competenti scambieranno inoltre dati personali per l'applicazione dell'Accordo, garantendo il rispetto delle normative europee in materia di protezione dei dati (Regolamento (UE) 2016/679).
L'Allegato 1 stabilisce le garanzie per il trattamento dei dati, incluse misure di sicurezza, trasparenza, diritti degli interessati e le modalità di trasferimento dei dati tra le autorità.
L'Accordo entra in vigore con lo scambio degli strumenti di ratifica e sarà operativo dal primo giorno del secondo mese successivo alla ratifica.
Le modifiche future all’Accordo saranno stabilite in accordo tra i due Stati, e ogni Stato può denunciare l'Accordo con un preavviso di sei mesi.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".