Con la circolare 27 giugno 2023, n. 4, l’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (INPGI) rammenta che il 31 luglio 2023 scade il termine previsto per il pagamento dei contributi minimi per l’anno 2023.
Sono obbligati al versamento del contributo minimo i giornalisti iscritti all’INPGI (ex Gestione separata) che nel corso dell’anno 2023 abbiano svolto o abbiano in corso lo svolgimento di attività giornalistica in forma autonoma.
Il Regolamento INPGI prevede che il contributo minimo è ridotto al 50% per i giornalisti con un’anzianità di iscrizione all’Ordine professionale fino a 5 anni.
L’anzianità deve essere valutata alla data del 31 luglio 2023, prendendo a riferimento la data di iscrizione all’Albo professionale (elenco professionisti, registro praticanti e/o elenco pubblicisti). Pertanto, per l’anno corrente, il contributo minimo in misura ridotta potrà essere versato dai professionisti che risultino iscritti all’Ordine dei giornalisti con decorrenza successiva al 31 luglio 2018.
Altresì, per gli iscritti che risultino già titolari di un trattamento pensionistico diretto, la contribuzione dovuta è fissata ad una aliquota non inferiore al 50% di quella ordinaria.
NOTA BENE: L’eventuale titolarità di trattamenti pensionistici a favore dei superstiti e gli assegni previsti a favore dei ciechi e degli invalidi civili non danno luogo alla riduzione del contributo minimo.
Di seguito si riportano i contributi minimi dovuti per l’anno 2023.
Contributo |
Contributo minimo ordinario |
Contributo minimo ridotto per i giornalisti con meno di 5 anni di anzianità professionale |
Contributo minimo ridotto per i giornalisti titolari di trattamento pensionistico diretto |
Reddito minimo di riferimento |
2.361,33 |
1.180,66 |
2.361,33 |
Contributo soggettivo (12%) |
283,36 |
141,68 |
141,68 |
Contributo integrativo (4%) |
94,45 |
47,23 |
94,45 |
Contributo di maternità |
24,90 |
24,90 |
24,90 |
Totale contributo minimo 2023 |
402,71 |
213,81 |
261,03 |
Il versamento dei contributi minimi potrà essere effettuato tramite modello di pagamento F24/Accise, indicando:
In alternativa, il soggetto impossibilitato al pagamento con la precedente modalità, potrà effettuare il versamento mediate bonifico bancario, sul conto intestato all’INPGI, indicando nella causale “AC 2023” seguito dal numero di posizione INPGI A-NNNNN (lettera A seguita da 5 cifre) o dal proprio codice fiscale.
Non sono tenuti al pagamento del contributo minimo:
Si rammenta che questi ultimi (anche in assenza di attività professionale) potranno eseguire ugualmente il versamento dei contributivi minimi laddove interessati ad ottenere la copertura contributiva per l’anno 2023.
NOTA BENE: I soggetti che non provvederanno a versare il contributo minimo entro i termini previsti - in alternativa alla sospensione annuale - potranno scegliere di versare comunque il contributo minimo e procedere al pagamento dello stesso entro i termini previsti per la contribuzione a saldo, con le relative maggiorazioni.
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