I lavoratori agricoli e le figure equiparate devono presentare l’istanza di indennità di disoccupazione agricola tra il 1° gennaio ed entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la disoccupazione, pena la decadenza dal diritto.
Si rammenta che l’indennità di disoccupazione agricola è rivolta agli:
Si escludono gli OTI di cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci.
L’indennità è riconosciuta ai lavoratori agricoli in possesso dei seguenti requisiti:
La prestazione economica spetta nella seguente misura:
L'indennità è erogata direttamente dall'INPS in un'unica soluzione.
NOTA BENE: In riferimento ai periodi di attività svolti nel 2022, con la circolare del 3 febbraio 2023, n. 14, l’Inps ha stabilito che l’importo massimo dell’indennità di disoccupazione agricola 2023 è pari a euro 1.222,51.
La legge di bilancio 2023 ha previsto che la contribuzione relativa alle prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale (limitatamente al biennio 2023-2024) è considerata utile per le successive prestazioni previdenziali/assistenziali e di disoccupazione, nonché ai fini della determinazione del reddito necessario per ottenere il rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno.
Il soggetto interessato potrà presentare la domanda attraverso le seguenti modalità:
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