Scadenza per oneri contributivi sulle ferie non godute del 2020

Pubblicato il 16 giugno 2022

Entro il 30 giugno i datori di lavoro dovranno verificare l’effettiva fruizione dei periodi di ferie maturati nel corso dell’anno 2020 e versare – se del caso – i contributi sulla retribuzione corrispondente all’eventuale residuo entro il prossimo 22 agosto 2022.

Come noto, infatti, l’art. 10, decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, prevede che al lavoratore spetta un periodo di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane che va goduto per almeno due settimane consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell’anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione.

Tale scadenza legale, facendo salve eventuali deroghe prevista dalla contrattazione collettiva, consente, altresì, di determinare il momento impositivo della contribuzione dovuta, sicché, in ottemperanza alle disposizioni dell’Istituto previdenziale, gli adempimenti contributivi per la fattispecie contemplata possono essere assolti nel mese successivo a quello in cui maturano i compensi, con versamento, dunque, fissato al 22 agosto 2022.

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