In materia di fermo, la giurisdizione si ripartisce in funzione della natura del credito azionato

Pubblicato il 19 ottobre 2012 Le Sezioni unite civili della Corte di cassazione, con ordinanza n. 17844 depositata il 18 ottobre 2012, sono intervenute a fornire chiarimenti in merito ai procedimenti di impugnazione dei fermi amministrativi.

In primo luogo, sono stati riportati alcuni principi ribaditi a più riprese dalle stesse Sezioni unite:

- l’impugnazione può essere presentata anche contro il preavviso di fermo e non solo avverso il provvedimento dispositivo del fermo medesimo; il preavviso di fermo amministrativo, infatti, rappresenta “un atto autonomamente impugnabile anche se riguardante obbligazioni di natura extratributaria trattandosi, in ogni caso, di atto funzionale a portare a conoscenza dell'obbligato una determinata pretesa dell'amministrazione”;

- la giurisdizione, in materia di fermo, si ripartisce tra giudice ordinario e tributario “a seconda della natura del credito azionato” con la conseguenza che, “ove venga opposta una misura cautelare accedente ad una pretesa a sanzione per violazione del Codice della strada, va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, attesa la natura extratributaria del credito azionato”;

- l’impugnazione della comunicazione del fermo va proposta “dinanzi al tribunale, competente ratione materiae, versandosi nell’ambito dell’esecuzione forzata”.

Con riferimento allo specifico caso sottoposto all’attenzione dei Giudici di legittimità, è stata dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario rispetto ad una controversia attivata da un automobilista che si era opposto al preavviso di fermo amministrativo notificatogli a seguito di una violazione del Codice della strada.
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