In GU la legge n. 88/2013: cade il segreto bancario con San marino
Pubblicato il 31 luglio 2013
Nella “
Gazzetta Ufficiale” n. 177 del 30 luglio 2013 è stata pubblicata la
Legge n. 88 del 19 luglio, che prevede la ratifica della
Convenzione tra la Repubblica Italiana e quella di San Marino per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi fiscali.
Dunque, l’applicazione concreta del trattato sulle doppie imposizioni tra i due Stati si fa sempre più vicina, mancando ora solo le notifiche tra le due Repubbliche affinché le norme previste dall’intesa possano divenire effettivamente operative.
Tra le disposizioni più importanti della Convenzione, sicuramente quella contenuta nell’articolo 26 sullo scambio di informazioni tra i due Paesi firmatari, che tiene conto delle nuove direttive Ocse in materia (accolte dal protocollo di modifica del 13 giugno 2012), secondo cui le autorità competenti dei due Stati sono tenute a scambiarsi tutte le informazioni verosimilmente pertinenti per applicare le disposizioni della Convenzione, al fine di prevenire l’evasione e l’elusione fiscale.
Di fatto, in caso di indagini finanziare, viene eliminato il segreto bancario dal momento che le parti contraenti dei due Stati non potranno più opporsi allo scambio di informazioni solo perché queste risultano coperte da tale vincolo: anche le informazioni detenute da una banca o da altra istituzione finanziaria, da un mandatario o da persona che opera in qualità di fiduciario o che si riferiscono a partecipazioni in una persona dovranno quindi essere trasmesse, non essendo più opponibile alle richieste delle parti contraenti il segreto bancario.