In G.U. il primo provvedimento attuativo delle novità sui fondi d’investimento

Pubblicato il 27 novembre 2010 È stato pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 277 del 26 novembre 2010, il Decreto 5 ottobre 2010 n. 197 recante: “Modifiche al regolamento attuativo dell'articolo 37 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante norme per la determinazione dei criteri generali cui devono essere uniformati i fondi comuni di investimento”.

Vista la specifica competenza del ministro dell’Economia, conferitagli dal Testo unico in materia di intermediazione finanziaria (articolo 37), di determinare i criteri generali cui devono uniformarsi i fondi comuni di investimento, è stato emanato il suddetto provvedimento con lo scopo di regolamentare le numerose novità in materia previste dalla manovra correttiva estiva.

Nello specifico, il ministero dell’Economia ha deciso di emanare due provvedimenti con cui disciplinare le novità relative ai fondi d’investimento.

Il primo provvedimento, che appunto ha trovato ufficialità con la pubblicazione in “G.U.” dispone quanto segue:

- i fondi chiusi possono avere una durata massima di 50 anni;
 
- fra gli eligible assets dei fondi immobiliari vengono inclusi anche i leasing immobiliari e le concessioni sui beni immobili;

- il periodo iniziale massimo di sottoscrizione delle quote dei fondi chiusi è esteso a 24 mesi,

- è prevista una proroga di 30 giorni per la predisposizione dei rendiconti dei fondi se subentrano particolari esigenze,

- i fondi aperti non armonizzati possono procedere alla valorizzazione delle quote su base mensile e non più settimanale, il gestore del fondo può estendere la vita del fondo chiuso di ulteriori tre anni per consentire il realizzo dell’attivo senza il consenso preventivo della Banca d’Italia;

- è abolito il limite massimo dei 200 partecipanti all’investimento in un fondo speculativo.
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