In “GU” il decreto che istituisce il Fondo di solidarietà residuale

Pubblicato il 10 giugno 2014 Pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 129/2014 il decreto 7 febbraio 2014 del ministero del Lavoro, che istituisce presso l’Inps e regola il nuovo fondo di solidarietà residuale previsto dalla Riforma Fornero.

Finalità del Fondo

La Legge n. 92/2012 ha, di fatto, previsto la nascita di nuovi fondi di solidarietà bilaterale, che dovevano essere costituiti entro il 31 dicembre 2013, al fine di garantire ai lavoratori una tutela integrativa rispetto alle prestazioni connesse alla perdita del posto di lavoro o a trattamenti d'integrazione salariale. Inoltre, annunciava un fondo residuale, da costituirsi presso l’Inps, in grado di assicurare ai lavoratori dipendenti delle imprese con più di 15 dipendenti, appartenenti ai settori non rientranti nel campo di applicazione della cig, una tutela in caso di riduzione o sospensione del lavoro oppure nel caso di mancata istituzione di un fondo di categoria.

Tali imprese con i relativi dipendenti sono dunque tenute al nuovo obbligo contributivo.

Prestazioni

La Legge di Stabilità 2014 ha sancito l’immediata operatività del citato fondo residuale, fissando la misura della contribuzione pari ad un contributo ordinario dello 0,50% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti, di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico dei lavoratori.

L’indennità è prevista in caso di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa e non in caso di sua cessazione ed è riconosciuta per un periodo massimo di tre mesi continuativi, fino ad un massimo complessivo di nove mesi a biennio.

Per le suddette prestazioni, le imprese dovranno pagare oltre al contributo ordinario anche un contributo aggiuntivo del 3% (4,5% le imprese con più di 50 dipendenti) sulla quota di retribuzione persa dai lavoratori.
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