In “GU” i decreti sull'indeducibilità dei costi e le Cfc
Pubblicato il 12 maggio 2015
Come preannunciato in un comunicato stampa dei primi di aprile, il
Mef era al lavoro su due decreti previsti dalle disposizioni della legge di Stabilità 2015, in materia di
indeducibilità dei costi e di rielaborazione delle
liste sugli Stati o territori a regime fiscale privilegiato.
Quest'ultimo decreto, cosiddetto
“black list”, porta la data del 30 marzo 2015 e insieme a quello sull'
”indeducibilità dei costi”, che ha impiegato più tempo ad essere redatto (è stato firmato il
27 aprile 2015), è stato pubblicato sulla
“Gazzetta Ufficiale” n. 107 dell'11 maggio 2015.
I due dcreti ministeriali attuano quanto previsto dalla Legge n. 190/2014 (articolo 1, commi 678-680), che ha modificato i criteri previsti per l’elaborazione delle black list con l’obiettivo di favorire l’attività economica e commerciale transfrontaliera delle imprese italiane.
Indeducibilità dei costi
Nello specifico il
provvedimento del 27 aprile 2015, conferma
che la ratifica delle intese per lo scambio delle informazioni con Hong Kong, Monaco e Liechtenstein non sono ancora operative, di conseguenza essi restano nell’elenco dei Paesi nei confronti dei quali scattano preclusioni alla deduzione dei costi in Unico.
Anche se ad oggi, lo scambio di informazioni tra questi Paesi e l'Italia non è ancora avvenuto, l'iter legislativo non si può considerare del tutto concluso: un Ddl è stato approvato dalla Camera e ora è al vaglio del Senato, mentre sono stati firmati due accordi di scambio di informazioni, che comunque richiedono una ratifica delle intese finali.
Il Dm del 27 aprile specifica la lista dei paesi che si considerano
Paesi a regime fiscale privilegiato per quanto riguarda l’indeducibilità dei costi.
Con riguardo alla Svizzera, invece, il discorso è un po' diverso, in quanto prima il suo nome compariva nella lista dei paesi black list, poi nella versione ultima del Dm non figura più nella lsta dei paradisi fiscali "assoluti", anche se è previsto che resterà valida l'indeducibilità soltanto per le
operazioni effettuate con società non soggette alle imposte cantonali e municipali, quali le holding ausiliarie e «di domicilio.