In “Gazzetta Ufficiale” il Testo unico sulle accise

Pubblicato il 01 aprile 2010

Sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 75 del 31 marzo è stato pubblicato il decreto legislativo n. 48/2010 di attuazione della direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE.

All’articolo 1 si specifica che si intende per accisa l'imposizione indiretta sulla produzione o sul consumo dei prodotti energetici, dell'alcole etilico e delle bevande alcoliche, dell'energia elettrica e dei tabacchi lavorati, diversa dalle altre imposizioni indirette previste dallo stesso provvedimento.

In attuazione delle norme comunitarie, il nuovo Testo unico sulle accise prevede (comma 5) che la circolazione, in regime sospensivo, dei prodotti sottoposti ad accisa deve aver luogo con un documento amministrativo elettronico, emesso dal sistema informatizzato previo inserimento dei relativi dati da parte del soggetto speditore. I medesimi prodotti circolano con la scorta di una copia stampata del documento amministrativo elettronico o di qualsiasi altro documento commerciale che indichi in modo chiaramente identificabile il codice unico di riferimento amministrativo. Tale documento è esibito su richiesta alle autorità competenti durante la circolazione in regime sospensivo; in caso di divergenza tra i dati in esso riportati e quelli inseriti nel sistema informatizzato, fanno fede gli elementi risultanti da quest'ultimo.

L’obbligo del suddetto documento non vale nel caso dei tabacchi lavorati e per i prodotti soggetti ad accisa e già immessi in consumo, se avviati al deposito fiscale su richiesta di un operatore interessato. In caso di difformità tra i dati inseriti nel circuito informatico e quelli stampati sul documento accompagnatorio, faranno fede le indicazioni rilevabili dal sistema informatizzato.

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