In Gazzetta Ufficiale il Decreto sul “Fondo di sostegno alla natalità”

Pubblicato il 13 settembre 2017

La Legge di Bilancio 2017 ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, un “Fondo di sostegno alla natalità”, volto a favorire l’accesso al credito delle famiglie con uno o più figli, nati o adottati, a decorrere dal 1° gennaio 2017, mediante il rilascio di garanzie dirette, anche fideiussorie, alle banche ed agli intermediari finanziari.

Il Fondo ha una dotazione di 14 milioni di euro per il 2017, 24 milioni per il 2018, 23 milioni per il 2019, 13 milioni per il 2020 e 6 milioni a partire dal 2021.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12 settembre 2017 è stato pubblicato il Decreto 8 giugno 2017 - emanato dal Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie con delega in materia di politiche per la famiglia di concerto con Il Ministro dell’Economia e delle Finanze – che stabilisce i criteri e le modalità di organizzazione e di funzionamento del suddetto Fondo, nonché quelli di rilascio e di operatività delle garanzie.

Sono ammissibili alla garanzia del Fondo le operazioni di finanziamento a favore dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale di bambini nati o adottati a decorrere dal 1° gennaio 2017 fino al compimento del terzo anno di età del bambino ovvero entro tre anni dall'adozione, che abbiano presentato nei termini e secondo le modalità stabilite dal Protocollo d'intesa che dovrà essere stipulato tra il Dipartimento e l'Associazione Bancaria Italiana, la certificazione attestante la nascita o l'adozione del proprio figlio.

I soggetti beneficiari dei finanziamenti dovranno possedere anche i seguenti requisiti:

I finanziamenti ammissibili avranno una durata non superiore a sette anni e non potranno ammontare a più di diecimila euro e a tasso fisso non superiore al Tasso Effettivo Globale medio (TEGM) sui prestiti personali.

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