In FAQ i principali chiarimenti per l’emersione di lavoratori irregolari

Pubblicato il 22 settembre 2012 Il ministero dell’Interno e il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali hanno riassunto le risposte alle principali e più significative domande pervenute sulla procedura di emersione in corso di lavoratori irregolari e le hanno pubblicate, in data 21 settembre 2012, sui rispettivi siti internet.

Si tratta in totale di 43 FAQ congiunte con cui si cerca di spiegare agli utenti gli aspetti più delicati della procedura di regolarizzazione, anche se di fatto alcune questioni restano ancora irrisolte.

Il ministero dell’Interno non ha, infatti, chiarito ancora cosa si intenda per “organismi pubblici” e quali siano“le prove amministrative valide a dimostrare la presenza in Italia dello straniero almeno dal 31 dicembre 2011”.

Riguardo alla prova della presenza e permanenza in Italia dello straniero, due risposte nello specifico puntualizzano che la prova “deve essere attestata da documentazione proveniente da organismi pubblici”. Dunque, risulta necessario chiarire, in primo luogo, che tipo di organismi far rientrare in tale definizione al fine di poter così individuare conseguentemente la documentazione utile alla prova. Inoltre, si aggiunge che la “la presenza ininterrotta dal 31 dicembre si deve ovviamente presumere, salvo evidenze contrarie”. Ciò vuol dire che per superare la prova della presenza e permanenza, è sufficiente dimostrare di essere entrato o essere presente in Italia prima del 31 dicembre 2011, oppure proprio da tale data.

A tal proposito, si fornisce una lista dei documenti che possono essere utilizzati al fine di provare l’esistenza nel nostro Paese dello straniero, anche se però la stessa non può considerarsi esaustiva. Nello specifico, si cita il passaporto munito del timbro di ingresso apposto dalle autorità di frontiera nazionali, la documentazione proveniente dalle forze di polizia, il provvedimento di espulsione, la certificazione medica proveniente da struttura pubblica, il certificato di iscrizione scolastica dei figli del lavoratore. Tutti tali documenti sono ritenuti validi se la data riportata su di essi è al 31 dicembre 2011 oppure antecedente.

La prova amministrativa della presenza in Italia resta, dunque, un nodo importante da sciogliere ai fini dell'emersione, proprio perché molti datori di lavoro, in assenza di chiarimenti, non si fidano del documento presentato dal lavoratore e, di conseguenza, non pagano il contributo forfettario di mille euro.

Altra precisazione importante è che per questa particolare operazione di regolarizzazione, tutti gli atti notificati ai fini della procedura di emersione 2012 saranno resi noti anche al lavoratore.

Riguardo alla regolarizzazione di lavoratori domestici, si puntualizza che il datore di lavoro domestico è di regola una persona fisica ma, in alcuni particolari casi, anche la persona giuridica può esservi assimilata. Ciò vuol dire che anche le comunità stabili, senza fini di lucro, che sostituiscono sotto il profilo morale ed organizzativo le famiglie di coloro che ne fanno parte, avranno la possibilità di assumere un lavoratore domestico. Stessa sorte per le comunità religiose, le convivenze militari, le case famiglia, le comunità di recupero e/o assistenza disabili e le comunità focolari. In tal caso il reddito del datore di lavoro non dovrà comunque essere inferiore ai 30.000 euro annui.

Per i rapporti di lavoro in agricoltura a tempo determinato della durata di un anno, il numero minimo di giornate annue deve essere pari a 160, con garanzia occupazionale mensile minima di almeno 10 giornate.

Per quanto riguarda il lavoro subordinato, in caso di fallimento della ditta che ha presentato l'emersione è possibile il subentro della ditta che ha rilevato la precedente. Infatti, si ribadisce espressamente che è esclusa la possibilità di subentro al datore di lavoro che ha presentato istanza di sanatoria, salvo casi di forza maggiore.

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