In consultazione fino al 28 febbraio 2014 il principio OIC 17 sul bilancio consolidato

Pubblicato il 13 novembre 2013 Dal 12 novembre 2013, l’Organismo italiano di contabilità ha dato avvio alla consultazione pubblica del principio contabile OIC 17, dal titolo “Il bilancio consolidato e il metodo del patrimonio netto”.

A seguito degli sviluppi verificatesi nell’ambito della materia contabile, dal 2010 è iniziato questo progetto di revisione finalizzato a rendere di più facile lettura il contenuto del principio e ad agevolarne gli ulteriori aggiornamenti che si dovessero rendere necessari. La consultazione è aperta fino al 28 febbraio 2014, data entro cui potranno essere inoltrate le eventuali osservazioni riscontrate.

La semplificazione della materia mira ad arrivare alla formulazione di un unico principio per il bilancio consolidato e il metodo del patrimonio netto, così da semplificare la redazione dei conti di gruppo e la valutazione delle partecipazioni con l'equity method.

Numerose sono le novità trattate.

In primo luogo, nel nuovo principio contabile si fa chiarezza su come contabilizzare la differenza positiva da annullamento e la differenza negativa da annullamento.

La prima, origina nel caso delle fusioni per incorporazione e specificamente quando una società risulta già partecipante dell’altra da incorporare. In questo caso, il costo della partecipazione iscritto nel bilancio di esercizio della controllante e la corrispondente frazione del patrimonio netto della controllata viene imputato tra le attività e passività della stessa. Ciò che residua, se soddisfa i requisiti previsti dal principio Oic 24, viene imputato nell’avviamento; mentre in caso di un affare che finisce in perdita va ad incrementare gli oneri straordinari del conto economico.

La differenza negativa da annullamento, invece, si ha nel caso in cui il costo di acquisto della partecipazione è inferiore alla corrispondente frazione del patrimonio netto contabile della società controllata alla data di acquisto.

L’Oic, dopo aver specificato anche in questo caso l’imputazione contabile della posta di bilancio, invita gli operatori a fornire i loro commenti.

Altre precisazioni vengono, poi, rese in merito alla corretta contabilizzazione delle operazioni di leasing finanziario nell’ambito del bilancio di gruppo.

La raccomandazione dell’Organismo di contabilità italiano è che, vista la natura informativa del bilancio consolidato, la contabilizzazione delle operazioni di leasing può avvenire utilizzando il metodo finanziario direttamente negli schemi di bilancio. Ossia, viene raccomandato il metodo finanziario, con la separata indicazione dei cespiti coinvolti fra le immobilizzazioni dello stato patrimoniale consolidato, non escludendo comunque la possibilità di impiego anche del metodo patrimoniale, per coerenza con le disposizioni dell’articolo 2427 del Codice civile.
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