In caso di rimborso riconosciuto, la competenza spetta al giudice ordinario
Pubblicato il 24 settembre 2010
Le Sezioni unite civili di Cassazione, con la sentenza n. 20073/2010, hanno accolto il ricorso presentato da un contribuente avverso la decisione con cui i giudici di secondo grado avevano dichiarato la competenza della magistratura tributaria nei confronti della controversia dallo stesso promossa per ottenere la restituzione di un Canone Rai che, come riconosciuto dal medesimo Fisco, era stato pagato doppiamente.
Aderendo alle istanze del ricorrente, i giudici di legittimità hanno affermato la competenza del giudice ordinario con riferimento alle liti concernenti il rifiuto al rimborso dei tributi nel caso in cui l'ente impositore abbia riconosciuto formalmente il diritto del contribuente alla restituzione; in questi casi, infatti, la controversia non riguarda più la risoluzione di una questione tributaria, ma un mero indebito oggettivo di diritto comune ex articolo 2033 del Codice civile.