In attesa di chiarimenti dall’agenzia delle Entrate sui nuovi termini e sulle modalità per presentare istanza ai fini del rimborso del 10% dell’Irap, i contribuenti si trovano ad affrontare una serie di problematiche connesse con i modelli per il calcolo delle imposte sui redditi che derivano dalla deduzione per gli anni precedenti al 2008 e con le stesse modalità telematiche di preparazione delle istanze.
Particolare attenzione meritano gli effetti delle operazioni di fusione e scissione sulle modalità di calcolo della somma da chiedere a rimborso. In tal caso, appare decisivo il trattamento delle perdite delle società che danno origine all’operazione straordinaria e in presenza di importi trasferiti proprio per effetto di queste operazioni sarà necessario presentare un’istanza specifica per conto della società dante causa. Possono individuarsi due fattispecie:
- in caso di fusioni, l’incorporante ha diritto a chiedere il rimborso delle proprie imposte e di quelle pagate dalle società incorporate o fuse. L’incorporante, infatti, può presentare un’istanza autonoma a nome dell’incorporata, riportando sia i dati del contribuente che i propri nella sezione Soggetto Firmatario (proprio codice fiscale). La situazione diventa più complicata, se la società incorporata ha evidenziato delle perdite negli anni 2004-2007 (interessati dal rimborso): se la perdita è stata compensata con i redditi dell’anno successivo, la nuova deduzione dell’Irap aumenta l’importo riportabile, riducendo il reddito degli anni in cui la perdita è stata utilizzata; se, invece, la perdita non è stata ancora utilizzata al momento della fusione, deve verificarsi se essa sia stata o meno trasferita all’incorporante ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 172 del Tuir. È poi da accertare, in caso di trasferimento, se anche il maggior importo sia utilizzabile dall’incorporante. In tale ipotesi l’incorporata dovrà evidenziare la maggior perdita nel rigo RI5 del modello di dichiarazione dei redditi;
- in caso di scissioni, deve distinguersi tra scissione totale e scissione parziale. Nella prima ipotesi, che vede l’estinzione totale della società dante causa, l’istanza per richiedere il rimborso della maggiore Irap versata potrà essere presentata dalle società beneficiarie. Non è chiaro se il rimborso spetti alle diverse società in proporzione ai patrimoni trasferiti oppure se una sola società possa presentare l’istanza a nome della scissa e poi regolare internamente con le altre società gli aspetti patrimoniali. Nel caso di scissione parziale, l’istanza di rimborso può essere presentata dalla sola società scissa, anche essendo state assegnate perdite alle beneficiarie.
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