La Cassazione, con sentenza n. 46191 del 16 dicembre 2008, ha confermato il carcere preventivo nei confronti di un diacono che aveva molestato un chierichetto minorenne. Dopo che il ragazzo aveva denunciato il fatto ai carabinieri, il Gip aveva autorizzato l'uso di una microspia in sacrestia grazie alla quale erano stati registrati dei discorsi inequivocabili fra il diacono e il ragazzino. Mentre secondo il diacono le intercettazioni erano inutilizzabili perché effettuate in un luogo garantito dalla privacy, la terza sezione penale ha ricordato che “il luogo in cui avvennero le intercettazioni non poteva considerarsi privata dimora, trattandosi di una canonica, altrimenti qualsiasi posto adibito non ad abitazione ma a una qualsiasi attività dovrebbe essere considerato una dimora, travisando il significato letterale di tale termine che indica un'abitazione temporanea”.
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