In arrivo, tra problematicità e carenze, il Regolamento di attuazione sulla conciliazione
Pubblicato il 17 settembre 2010
E' in arrivo dal ministero della Giustizia il tanto atteso regolamento attuativo del Decreto legislativo n. 28/2010, in materia di conciliazione.
Il regolamento, per come anticipato, disciplina i criteri e le modalità di iscrizione e tenuta del registro dei mediatori e dell'elenco dei formatori.
In particolare, il registro dei mediatori sarà suddiviso in due settori, quello per gli enti pubblici e quello per i privati, e in più sezioni specifiche. Per l'iscrizione al registro occorrerà: possedere un capitale non inferiore a 10mila euro; una dimostrata capacità organizzativa attestata dallo svolgimento dell'attività in almeno due regioni o province; possedere una polizza assicurativa di importo non inferiore a 500mila euro per la responsabilità da mediazione; possedere un titolo di studio non inferiore alla laurea triennale oppure, in alternativa, essere iscritti a un ordine o a un collegio professionale; non aver subito condanne definitive per delitti non colposi o a pene detentive non sospese, dell'interdizione anche temporanea da pubblici uffici, di misure di prevenzione o sicurezza, ma anche l'assenza di sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento. Nel registro, saranno iscritti di diritto gli organismi costituiti, anche in forma associata dalle camere di commercio e dai consigli degli ordini professionali nonchè gli enti che fanno parte del registro dei conciliatori in materia di controversie societarie.
Per quel che concerne le indennità spettanti ai mediatori, le stesse riguarderanno le spese di avvio del procedimento, un importo di 40 euro fissi, e le spese di mediazione. In caso di controversie di particolare complessità, sarà possibile aumentare il compenso fino ad un quinto.
I formatori saranno a loro volta iscritti in un apposito registro per la cui iscrizione dovranno essere assicurati percorsi di formazione non inferiori a 50 ore su materie specifiche indicate dal regolamento, un massimo di 30 partecipanti per corso e una prova conclusiva di almeno quattro ore.
Intanto, il Consiglio di stato, sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 26 agosto scorso, si è pronunciato in ordine al detto schema di regolamento rilevando una lunga serie di problematicità e carenze ivi contenute.
Il collegio amministrativo evidenzia come il detto provvedimento si discosti, in più punti, dai precedenti regolamenti. Assenti anche indicazioni e chiarimenti per quel che riguarda la coerenza tra la normativa primaria e quella secondaria. Inoltre, mancherebbe anche l'effettuazione della verifica di impatto sia della regolazione precedente sia dell'analisi di impatto della nuova, per come imposte entrambe dalla legge e dai conseguenti regolamenti di attuazione. Proprio tali carenze istruttorie – a detta del Consiglio – impedirebbero “sul piano formale l'espressione del parere”.
Il regolamento, nella versione anticipata, non piace nemmeno agli avvocati; in proposito, il presidente del Consiglio nazionale forense, Guido Alpa, sottolinea che, oltre alle carenze rilevate dal Consiglio di stato, il provvedimento attuativo presenterebbe “altre zone d'ombra” ritenute molto gravi, soprattutto per quel che concerne la qualificazione dei mediatori.