Notificati gli avvisi bonari sui contributi dovuti alla gestione artigiani e commercianti INPS inerenti alle prime due rate dell’emissione 2023.
Come già anticipato nell’articolo del 16 novembre 2023, l’Istituto previdenziale ha provveduto a recapitare gli avvisi bonari aventi ad oggetto le omissioni sulle prime due rate dell’emissione 2023 della gestione Art/Com.
La comunicazione è messa a disposizione all’interno del Cassetto previdenziale Artigiani e commercianti, alla sezione avvisi bonari generalizzati, e contiene tutti i dettagli utili a rintracciare i versamenti non effettuati, nonché ad individuare le modalità di regolarizzazione.
L’Istituto ha provveduto ad informare a mezzo email anche gli intermediari abilitati aventi deleghe attive, indicando i codici fiscali dei contribuenti assistiti che abbiano accusato la ricezione degli avvisi in trattazione.
Naturalmente l’avviso bonario notificato dall’Istituto previdenziale è il primo alert rispetto al mancato versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti.
Oggetto dell’avviso in argomento sono i contributi previdenziali fissi aventi originaria scadenza al 16 maggio 2023 (prima rata) e al 21 agosto 2023 (seconda rata).
Fatte salve le ipotesi in cui il pagamento sia già stato effettuato – che potrà essere dimostrato mediante la trasmissione dell’invio della quietanza di versamento tramite i canali di comunicazione bidirezionale – la regolarizzazione delle somme contestate potrà avvenire:
NOTA BENE: Nell’avviso bonario potranno essere contenute e calcolate in un’unica codeline sia i contributi dovuti che le relative sanzioni sia inerenti alla prima rata che alla seconda rata dell’emissione 2023.
Si rammenta che il pagamento in forma rateale dei debiti in fase amministrativa potrà avvenire solo comprendendo tutte le gestioni amministrate dall’INPS che risultano denunciate dal contribuente ed il cui debito sia accertato alla data di presentazione della domanda.
Pertanto, in caso di presentazione della domanda di rateazione nella quale il contribuente non indichi tutte le gestioni (dipendenti, gestione separata, ecc.) l’istanza verrà rigettata.
Fermo restando che l’importo minimo della rata, comprensiva di contributi e sanzioni, non potrà essere inferiore ad euro 100,00, il debito totale potrà essere dilazionato sino ad un massimo di 24 versamenti (salvo i casi di autorizzazione da parte del Ministero del Lavoro ovvero di particolari e specifici casi autorizzati dal Ministero del Lavoro e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze).
Nelle ipotesi di omesso o ritardato versamento, entro il termine previsto dalla legge, la sanzione civile dovuta nella misura pari al Tasso Ufficiale di Riferimento maggiorato di 5,5%, in ragione d’anno, ed entro il tetto massimo pari al 40% dell’importo dei contributi non versati. Come reso noto nell’ultima circolare 31 luglio 2023, n. 71, la sanzione civile di cui sopra, determinata ai sensi della lett. a), comma 8, art. 116, legge n. 388/2000 è pari al 9,75% in ragione d’anno (tasso 4,25% maggiorato di 5,5 punti).
Al raggiungimento del suddetto limite sono dovuti gli interessi di mora.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".