In arringa le offese sono lecite se strumentali alla difesa
Pubblicato il 25 settembre 2009
Con la sentenza n. 35880 del 16 settembre 2009, la quinta sezione penale della Cassazione ha confermato l'assoluzione pronunciata dal Giudice di pace di Vasto nei confronti di un avvocato che era stato accusato del reato di ingiuria aggravata in quanto, nell'arringa conclusiva di un processo penale, si era rivolto alla persona offesa qualificandola come “soggetto inaffidabile dal punto di vista economico”. Il Procuratore della Repubblica ed il Procuratore Generale presso la Corte d'appello avevano fatto ricorso in Cassazione avverso la decisione del giudice onorario ritenendo che, nella specie, non potesse essere applicata l'esimente di cui all'art. 598 c.p. in quanto l'offesa proferita dall'avvocato non era pertinente all'oggetto della causa. Di diverso avviso la Suprema corte, secondo cui le frasi pronunciate dall'avvocato si ponevano, nel caso in esame, in rapporto di strumentalità rispetto alla tesi difensiva e, pertanto, erano da considerarsi come ricomprese nell'ambito di applicazione della scriminante in oggetto.