La particolare tecnica impositiva che contraddistingue l’Irap porta a ritenere che il principio della necessaria deducibilità dell’Imu sugli immobili strumentali, affermato dalla Consulta in relazione all’Ires, non può essere traslato a una imposta differente, rispetto alla quale la considerazione delle componenti negative segue un diverso criterio.
La differente natura dei due tributi, infatti, evidenzia come le argomentazioni contenute nella sentenza richiamata non possano essere estese all’Irap.
E' quanto puntualizzato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 21 del 20 febbraio 2024.
Sono state respinte, dalla Consulta, le questioni di legittimità sollevate da varie Corte di giustizia tributaria rispetto all’art. 14, comma 1, del D. Lgs. n. 23/2011, nella parte in cui prevede che l'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni nella misura del 20 %.
Tutte le predette questioni erano sorte nel corso dei rispettivi giudizi promossi da alcune società contribuenti, in conseguenza del silenzio-rifiuto serbato dall’Agenzia delle Entrate sulle istanze di rimborso presentate per diversi anni di imposta, per quanto concerne la maggiore Ires che sarebbe stata versata a causa del regime di deducibilità solo parziale dall’Ires dell’Imu sui beni strumentali.
Solo alcune delle ordinanze di rimessione, peraltro, facevano riferimento a istanze di rimborso della maggiore Irap versata a causa del regime di totale indeducibilità dell’Imu sui beni strumentali.
L'oggetto delle varie questioni era la medesima disposizione, censurata per violazione degli artt. 3, 41 e 53 della Costituzione, nella parte riferita all’Ires e, per alcuni dei giudizi coinvolti, anche in quella riferita all’Irap.
Tali questioni erano fondate su argomentazioni e parametri sostanzialmente coincidenti di tal ché i giudici costituzionali ne hanno ritenuto opportuno disporre la riunione.
La Consulta si è pronunciata dichiarando la maggior parte delle predette questioni inammissibili.
Non fondata, invece, è stata ritenuta la questione di legittimità costituzionale sollevata in relazione alla totale indeducibilità dell’Imu sui beni strumentali dall’Irap.
Ebbene, secondo i giudici costituzionali, Irap e Ires sono imposte diverse.
La struttura dell’imposta Irap, in particolare, non si fonda su un modello della deducibilità dei costi assimilabile a quello che, in base al principio di inerenza, è linearmente riscontrabile nella disciplina dell’Ires.
In quest’ultima imposta, infatti, l’elemento materiale del presupposto s’identifica con il reddito netto, al punto da consentire di ravvisare un carattere strutturale nella deduzione dell’Imu sugli immobili strumentali.
L’Irap, invece, colpisce, con carattere di realità, un fatto economico, diverso dal reddito e la base imponibile è data dal valore della produzione netta derivante dall’attività esercitata nel territorio della regione.
Inoltre, la determinazione della base imponibile è differenziata a seconda dei soggetti passivi.
Nonostante, quindi, l’assonanza terminologica, il riferimento al valore della produzione netta assume un carattere marcatamente diverso da quello del reddito netto: nell’Irap la scelta di metodo compiuta dal legislatore al fine di individuare la base imponibile è stata operata attraverso un criterio di sottrazione, da cui viene però escluso un consistente insieme di voci.
In riferimento all'Imposta regionale sulle attività produttive, quindi, mancherebbero quelle evidenze normative che hanno condotto la medesima Consulta (sentenza n. 262/2020) a riconoscere carattere strutturale alla deduzione dell’Imu sugli immobili strumentali con riguardo all’Ires e, di conseguenza, a ritenere vulnerata, in forza della prevista totale indeducibilità, la coerenza interna dell’imposta.
Per la Consulta, in altri termini, la diversità della natura dei due tributi, dei loro presupposti, delle specifiche basi imponibili e delle precipue discipline, evidenzia come le medesime argomentazioni della sentenza della Corte n. 262/2020 non possano essere estese all’Irap.
Le ulteriori questioni, come detto, sono state giudicate inammissibili, e ciò per difetto di motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza.
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