Con la sentenza n. 49 del 17 aprile 2025, la Corte costituzionale ha chiarito che gli immobili delle imprese destinati alla vendita e non locati sono comunque soggetti all’IMU, confermando la legittimità dell’articolo 13 del Decreto legge n. 201/2011.
L’origine della decisione risale a un ricorso presentato da una società contro un avviso di accertamento IMU relativo all’anno d’imposta 2012, riguardante immobili detenuti esclusivamente per la vendita (i cosiddetti beni-merce), ma non locati.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio aveva sollevato dubbi di legittimità costituzionale, ritenendo che l’assoggettamento all’IMU di questi immobili violasse il principio di capacità contributiva (art. 53 Cost.), il principio di uguaglianza tributaria e ragionevolezza (art. 3 Cost.), nonché la coerenza del quadro normativo a livello europeo, per i riflessi sulla concorrenza.
La Corte ha respinto le questioni di legittimità, affermando che:
In altre parole, anche se l’immobile non genera reddito perché non è affittato né utilizzato, il semplice fatto che l’impresa possa disporne giustifica l’imposizione IMU.
La Corte costituzionale, in definitiva, ha sottolineato la rilevanza, ai fini dell’obbligo del pagamento dell’IMU, dell’astratta possibilità di avvalersi delle facoltà proprie del diritto reale e non il loro effettivo esercizio.
Questo principio era già stato delineato nella sentenza n. 60/2024, in cui la Corte aveva escluso l’IMU solo per gli immobili oggettivamente non utilizzabili, ad esempio in caso di occupazione abusiva, purché debitamente denunciata.
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