Imputazione modificata, possibile chiedere messa alla prova

Pubblicato il 12 febbraio 2020

E’ incostituzionale l’art. 516 del Codice di procedura penale sulla modifica dell’imputazione nella parte in cui non prevede la facoltà dell’imputato di richiedere al giudice del dibattimento la sospensione del procedimento con messa alla prova.

Incostituzionalità dell’articolo 516 c.p.p.

La Consulta, con sentenza n. 14 dell’11 febbraio 2020, si è pronunciata rispetto ad una questione di legittimità costituzionale promossa dal Tribunale ordinario di Grosseto in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

La norma cesurata, come detto, è quella contenuta nell’art. 516 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede, in caso di contestazione di un fatto diverso, la possibilità, per l’imputato di richiedere al giudice del dibattimento la sospensione del procedimento, con messa alla prova.

Secondo il giudice rimettente, l’articolo in esame violerebbe il diritto di difesa dell’imputato medesimo, non consentendogli di chiedere di essere ammesso al rito speciale a contenuto premiale della sospensione del procedimento con messa alla prova nell’ipotesi in cui, nel corso del dibattimento, gli venga contestato un fatto diverso da quello oggetto della originaria imputazione.

In considerazione, poi, della declaratoria di incostituzionalità dell’articolo 517 c.p.p., -  sancita, viene ricordato, con sentenza n. 141/2018, nella parte in cui non prevedeva la facoltà per l’imputato di richiedere al giudice del dibattimento la sospensione del procedimento con messa alla prova nell’ipotesi di contestazione di una nuova circostanza aggravante - è stato ritenuto che la mancata previsione di analoga facoltà per l’imputato al quale venga contestato un fatto diverso durante il dibattimento lederebbe, altresì, il principio di eguaglianza di cui all’articolo 3 della Costituzione.

Fatto diverso? Sì a richiesta di sospensione con messa alla prova

La Corte costituzionale ha ritenuto fondate le questioni promosse e, nel riprendere quest’ultima pronuncia, ha sottolineato che il generale principio ivi sancito non potesse ora che essere esteso anche all’ipotesi, strutturalmente identica, prevista dall’art. 516 c.p.p.

Quest’ultimo, in definitiva, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui, in seguito alla modifica dell’originaria imputazione, non prevede che l’imputato possa richiedere al giudice del dibattimento la sospensione del procedimento con messa alla prova.

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