Impugnazione penale trasmessa anche tramite vettore privato
Pubblicato il 19 maggio 2015
Con sentenza
n. 20380 depositata il 18 maggio 2015, la Corte di Cassazione, terza sezione penale, ha annullato la pronuncia con cui la Corte d'Appello confermava la condanna di due imputati per il reato di spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti.
La Corte d'Appello aveva
dichiarato inammissibile il gravame di uno dei due imputati, in quanto
pervenuto tardivamente alla cancelleria dell'ufficio giudiziario competente, a nulla rilevando – secondo i giudici di merito – che il relativo plico fosse stato consegnato nel rispetto dei tempi ad un
vettore privato per l'inoltro.
Avverso tale statuizione, l'imputato ricorreva in Cassazione, adducendo la presunta
violazione dell'art. 583 c.p.p., dal cui testo era possibile dedurre - a suo dire - la volontà del legislatore di consentire la spedizione dell'atto giudiziario, non solo tramite Poste Italiane, ma anche tramite qualsiasi altro vettore privato, purché autorizzato allo svolgimento del servizio postale.
La Suprema Corte, pur ritenendo detta censura non fondata, ha tuttavia chiarito, dopo una breve ricostruzione normativa, come sulla base della legislazione attualmente vigente in materia di notifiche degli atti giudiziari (recentemente novellata a partire dal 30 aprile 2011), non possa ritenersi rientrare tra i servizi riservati in via esclusiva a Poste Italiane s.p.a., l'invio ed il recapito a mezzo raccomandata dell'atto di impugnazione penale, secondo la previsione dell'art. 583 c.p.p.
Detta comunicazione può infatti essere t
rasmessa da qualsiasi privato, purché titolare di l
icenza individuale rilasciatagli dal Ministero dello Sviluppo Economico.
Ha tuttavia osservato la Cassazione, come, in riferimento al caso di specie,
l'impugnazione sia stata inoltrata prima dell'attuale riforma del D.Lgs 261/1999 (entrata in vigore il 30 aprile 2011), sicché, vigendo il principio del t
empus regit actum (secondo cui la regolarità va scrutinata alla stregua della legge vigente al momento dell'atto), deve concludersi per la ineccepibilità di quanto sul punto dedotto dalla Corte territoriale.