A tutti i giudizi arbitrali promossi dopo il 2 marzo 2006, si applica il nuovo art. 829 comma 3 c.p.c., come modificato dall'art. 24 D.Lgs n. 40/2006, con la previsione, ossia, che l’impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia, possa avvenire solo se espressamente disposta dalle parti o dalla legge.
E la legge cui lo stesso art. 829 comma 3 c.p.c. rinvia – per stabilire cioè se sia ammessa o meno l’impugnazione per violazione delle regole di diritto – è quella vigente al momento della stipulazione della convenzione di arbitrato.
E’ quanto deciso dalla Corte di Cassazione, Sezioni unite civili, con sentenza n. 9284 del 9 maggio 2016, accogliendo il ricorso di un Comune, avverso la pronuncia con cui era stata rigettata la propria impugnazione per la dichiarazione di nullità di un lodo arbitrale.
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