Impugnazione in Cassazione solo mediante un unico atto
Pubblicato il 15 novembre 2011
Con sentenza n.
23757 del 14 novembre 2011, la Cassazione ha dichiarato inammissibile l'impugnazione promossa da un soggetto a mezzo di ricorso e successivo atto di integrazione contenente i quesiti di diritto nel primo non formulati.
Secondo i giudici della Terza sezione civile, infatti, il ricorso per Cassazione va proposto attraverso un unico atto che abbia i requisiti di forma e contenuto di legge risultando, per contro, inammissibile la presentazione di un successivo atto in integrazione
“sia che concerna l’indicazione dei motivi, sia che tenda a colmare la mancanza degli elementi prescritti, quali la formulazione dei quesiti o l’esposizione dei fatti in causa o la sintesi della questione di motivazione relativamente al fatto controverso”.
In realtà – conclude la Corte - ove non siano decorsi i termini, sarebbe possibile proporre solo un nuovo ricorso in integrale sostituzione del primo.