La Cassazione, con la sentenza n. 21405 depositata ieri, nel ribadire l’orientamento espresso dalle Sezioni unite della Cassazione, afferma che “l’elencazione tassativa degli atti impugnabili innanzi al giudice tributario, non esclude la facoltà del contribuente di impugnare davanti al medesimo giudice anche atti diversi da quelli contenuti in detto elenco”. Così, l’invito al pagamento recapitato dal Comune al contribuente è impugnabile anche se non rientra nell’elenco degli atti ammessi dalle norme del processo tributario.
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