Viene data attuazione al Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e l’attività di impresa che dispone, per il 2020, di risorse pari a euro 300 milioni.
Il 30 per cento delle risorse è riservata, per un periodo di dodici mesi, all'attuazione dei programmi di ristrutturazione che prevedono il trasferimento dell'impresa, ovvero la prosecuzione dell'attività, in capo ad altri soggetti.
E’ il decreto del 29 ottobre 2020 del Ministero dello Sviluppo Economico – in Gazzetta Ufficiale n. 309 del 14 dicembre – che definisce i criteri e delle modalità di gestione e di funzionamento del Fondo che intende offrire sostegno alle imprese in stato di difficoltà economico-finanziaria.
L’aiuto è diretto alla ristrutturazione di:
Gestore del Fondo è l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. – Invitalia.
Escluse dall’ambito agevolativo sono le imprese che hanno ricevuto in passato un aiuto per il salvataggio, un aiuto per la ristrutturazione o un sostegno temporaneo per la ristrutturazione e/o eventuali aiuti non notificati.
Le aziende interessate devono proporre un programma di ristrutturazione finalizzato alla salvaguardia dei livelli occupazionali e alla prosecuzione dell'attività d'impresa. La proposta può contenere indicazioni circa le imprese che hanno manifestato interesse all'acquisizione della società o alla prosecuzione dell'attività d'impresa, ovvero alle azioni che si intendono porre in essere per trovare un possibile acquirente, anche mediante attrazione di investitori stranieri nonchè le opportunità offerte ai dipendenti di presentare una proposta di acquisto dell'impresa e ad ogni altra possibilità di recupero degli asset da parte degli stessi.
L'intervento complessivo del fondo a sostegno di ogni programma di ristrutturazione non deve superare i 10 milioni di euro.
Per accedere al fondo, l’impresa in difficoltà è tenuta a trasmettere al soggetto gestore e al MiSE un’apposita istanza allegando il programma di ristrutturazione ed ogni altra documentazione utile alla valutazione del medesimo.
Il soggetto gestore può assumere una partecipazione nel capitale dell'impresa richiedente e tale partecipazione deve essere di minoranza e può essere detenuta per un massimo di 5 anni.
Invece, per sostenere la realizzazione dei programmi di ristrutturazione che prevedono il mantenimento di una percentuale non inferiore al 70 per cento dei posti di lavoro dell'impresa, possono essere concessi contributi a fondo perduto commisurati ai dipendenti per i quali è garantita la stabilità occupazionale.
Tale contributo viene concesso, a condizione che l’impresa abbia beneficiato dell'intervento nel capitale di rischio, nella misura massima di euro 5.000 l'anno, per un massimo di tre anni, per ogni singolo dipendente dell'impresa.
Qualora il programma di ristrutturazione non preveda la stabilità occupazionale per tutti i dipendenti dell'impresa, l’importo suddetto viene ridotto.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".