Con la risposta all’interpello n. 3 del 24 giugno 2015, la Commissione in materia di salute e sicurezza nel lavoro ha chiarito che, in generale, ai fini dell'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, alle imprese familiari, di cui all'art. 230 bis c.c., si applica l’art. 21 del D.Lgs. n. 81/2008.
Qualora le suddette imprese si trovino ad operare all'interno di un cantiere temporaneo o mobile, ai sensi dell'art. 89, comma 1, lett. a), Testo Unico in materia di sicurezza e salute, le stesse devono redigere il piano operativo di sicurezza, come previsto dall’art. 96 del medesimo decreto.
Tale piano deve riportare tutti i punti dell'allegato XV, ad eccezione dei punti i cui obblighi non trovano applicazione nella fattispecie delle imprese familiari per cui, ad esempio, nel POS non potrà essere indicata la figura del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, i nominativi degli addetti al primo soccorso, ecc.
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