In ottemperanza alle indicazioni della circolare del Ministero del Lavoro n. 34/2008 nella parte in cui afferma che, sotto il profilo procedimentale, la verifica da parte del personale ispettivo del mancato rispetto della parte economica o normativa del contratto collettivo comporterà “l’eventuale recupero da parte degli Istituti Previdenziali delle somme non versate a titolo di agevolazioni fruite a far data dal momento in cui il datore di lavoro non ha osservato le condizioni di legge”, l’Ente di previdenza nazionale ha emesso la circolare n. 6/2010, datata 13 gennaio.
Con il documento in oggetto, l’Inps chiarisce i termini della disciplina contributiva nei confronti delle aziende edili che utilizzano contratti di lavoro a tempo parziale. Ne consegue che, in sede di accertamento ispettivo, occorre verificare il numero di contratti a tempo parziale stipulati nella singola impresa dopo l’entrata in vigore della disposizione contrattuale in esame e verificare che non vengano superati i limiti previsti.
Se nel corso di verifiche ispettive emerge che l’azienda edile ha superato il limite stabilito dal Contratto nazionale collettivo per l’assunzione di lavoratori con contratti a tempo parziale (part-time), rispetto al totale dei lavoratori occupati a tempo indeterminato, si procederà al recupero dei benefici contributivi eventualmente fruiti con riferimento ai lavoratori che superano detto limite percentuale, con effetto dal periodo di paga successivo alla data del citato superamento.
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