C'è tempo fino al 15 febbraio 2023 per inviare le domande di riduzione contributiva a favore delle imprese edili relativamente ai periodi di paga da gennaio 2022 a dicembre 2022.
La riduzione contributiva per i datori di lavoro esercenti attività edile è confermata, per l’anno 2022, secondo quanto previsto dal decreto 5 settembre 2022, nella misura dell’11,50%.
L'INPS ha fornito le istruzioni con la circolare 28 ottobre 2022, n. 123.
Vediamo a chi spetta, come presentare domanda e come fruire della riduzione in parola per il 2022.
L’articolo 29 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, prevede che i datori di lavoro esercenti attività edile siano tenuti al versamento della contribuzione previdenziale ed assistenziale sull’imponibile determinato in base al numero di ore settimanali non inferiore all'orario di lavoro normale stabilito dai contratti collettivi nazionali e dai relativi contratti integrativi territoriali, con esclusione delle assenze per malattia, infortuni, scioperi, sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, con intervento della cassa integrazione guadagni, di altri eventi indennizzati e degli eventi per i quali il trattamento economico è assolto mediante accantonamento presso le casse edili.
Sull’ammontare di tali contribuzioni, diverse da quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dovute all’INPS per gli operai con orario di lavoro di 40 ore settimanali, si applica una riduzione contributiva la cui misura viene determinata annualmente con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze.
Per il 2022, il decreto 5 settembre 2022 ha confermato la riduzione in parola nella misura dell'11,50%, in linea con quanto previsto negli anni passati.
L’agevolazione contributiva spetta ai datori di lavoro classificati nel settore industria con i codici statistici contributivi da 11301 a 11305 e nel settore artigianato con i codici statistici contributivi da 41301 a 41305, nonché caratterizzati dai codici Ateco2007 da 412000 a 439909.
ATTENZIONE: Sono escluse dalla riduzione contributiva le opere di installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori simili, contraddistinte dai codici Ateco2007 da 432101 a 432909 e dai codici statistici contributivi 11306, 11307, 11308, 41306, 41307, 41308, sempre accompagnati dai codici di autorizzazione 3N e 3P.
Per accedere al beneficio i datori di lavoro:
Il beneficio, che si applica ai soli operai occupati per 40 ore a settimana (pertanto non spetta per i lavoratori a tempo parziale), consiste in una riduzione, nella misura dell’11,50%, dei contributi per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica.
L'agevolazione:
Le imprese edili interessate all’applicazione della riduzione contributiva relativamente all’anno 2022 devono inviare le domande, esclusivamente in via telematica, utilizzando il modulo “Rid-Edil” disponibile nel Cassetto previdenziale del contribuente, sezione “Comunicazioni on-line”, funzionalità “Invio nuova comunicazione”, sul sito istituzionale dell'INPS.
L'INPS, a seguito del buon esito dei controlli (effettuati con modalità automatizzate dai sistemi informativi centrali), accoglie le domande dei datori di lavoro attribuendo alla posizione contributiva interessata il codice di autorizzazione 7N, per il periodo da ottobre 2022 a gennaio 2023. In ogni caso lo sgravio è riconosciuto per il periodo da gennaio 2022 a dicembre 2022.
L’esito delle richieste è visualizzabile all’interno del Cassetto previdenziale del contribuente.
I datori di lavoro autorizzati alla fruizione possono esporre lo sgravio nel flusso Uniemens fino al mese di competenza gennaio 2023 con il codice causale L206, nell’elemento <AltreACredito> di <DatiRetributivi> e, con il codice causale L207, nell’elemento <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale> per il recupero degli arretrati relativi all’anno 2022.
Per le matricole sospese o cessate, il datore di lavoro interessato a recuperare lo sgravio per i mesi antecedenti la sospensione o la cessazione è tenuto a inviare la domanda utilizzando la funzionalità “Contatti” del Cassetto previdenziale del contribuente e allegando una dichiarazione redatta secondo il fac-simile allegato alla circolare 28 ottobre 2022, n. 123. Se il beneficio risulta spettante, la Struttura territoriale competente dell'INPS attribuisce il codice di autorizzazione 7N all’ultimo mese in cui la matricola era attiva. Il datore di lavoro autorizzato può fruire della riduzione contributiva mediante la procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig).
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