La risoluzione dell’agenzia delle Entrate numero 90 di ieri afferma che sul contratto con il quale si conviene lo scambio di prestazioni onerose tra una società e il ministero dell’Interno, consistenti nella reciproca concessione del diritto di installare apparati di telecomunicazione sui rispettivi immobili, è dovuta l’Imposta sul valore aggiunto in relazione al servizio reso dalla prima e l’imposta proporzionale di registro in relazione all’obbligazione assunta dal secondo. Il quale, limitandosi ad assumere gli obblighi di permettere inerenti il proprio patrimonio immobiliare, non agisce in veste di soggetto passivo Iva. Analizzato il contenuto dell’accordo tra le parti, l’Amministrazione osserva che i rapporti non sono riconducibili al contratto di locazione, in quanto le parti intendono procurarsi non il godimento delle aree di rispettiva appartenenza ma la facoltà di installarvi apparati di comunicazione. Si tratta, viceversa, dell’assunzione di obbligazioni di permettere, per l’appunto, che concretizzano prestazioni di servizi ai fini Iva.
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