Imprese di assicurazioni estere. Versamento imposte su premi tramite F24-Accise
Pubblicato il 22 febbraio 2011
A seguito dell’entrata in vigore dell’obbligo di versamento online, tramite il modello F24 Accise, delle imposte sui premi e accessori incassati da parte delle imprese assicuratrici estere che si avvalgono del rappresentante fiscale, si è reso necessario per quest’ultime il possesso del codice fiscale. Dal primo febbraio 2011, infatti, è terminato il periodo transitorio che consentiva indifferentemente l’utilizzo dell’F23 o dell’F24-Accise ed è divenuto obbligatorio il versamento telematico di imposte e contributi.
Il codice fiscale costituisce, così, la chiave di identificazione dei soggetti in tutti i rapporti, di natura non solo fiscale, con gli Enti e le Amministrazioni pubbliche ed è, anche, necessario per accedere ai servizi telematici del Fisco. Di conseguenza, le imprese assicuratrici che hanno sede nei principali Stati Ue, operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi, sono tenute a richiederlo nel caso ne siano sprovviste.
Con la risoluzione n.
19/E/2011, l’agenzia delle Entrate ha precisato le tre diverse modalità di pagamento delle imposte e dei contributi dovuti sui premi di assicurazione (servizi telematici Fisconline o Entratel, intermediario abilitato o servizi di home banking). Ha inoltre ricordato la necessità dell’impresa di essere titolare di un conto corrente presso una banca in convenzione con l’Agenzia, oppure in caso di mancanza del conto corrente, ha ribadito che il pagamento può essere eseguito tramite bonifico estero.
Se l’impresa estera si avvale del rappresentante fiscale, il versamento eseguito dal rappresentante fiscale della società assicuratrice estera, tramite modello F24 Accise, deve contenere l’indicazione sia del codice fiscale del rappresentante fiscale stesso sia della società assicuratrice. A tal proposito, la risoluzione citata ha istituito il codice identificativo “
70”, denominato “
impresa assicuratrice estera fiscalmente rappresentata”.