Il via libera, dal 12 settembre 2022, alla richiesta del credito di imposta riconosciuto agli autotrasportatori per mitigare gli effetti del caro carburante si è rivelato un fiasco.
L'ANC (Associazione nazionale commercialisti) pubblica un comunicato stampa per informare che l'avvio della piattaforma a cui collegarsi per presentare istanza ha dato problemi ed il sistema è andato in tilt.
Si ricorda che era stata resa nota la data di apertura della procedura informatica delle Dogane: dal 12 settembre 2022 e da tale data ci sono 30 giorni per inoltrare le richieste.
Il Dl Aiuti – n. 50/2022 – ha disposto l’erogazione di un contributo straordinario, nella forma di credito di imposta, pari al 28 per cento della spesa sostenuta nel primo trimestre 2022 per l'acquisto del gasolio impiegato da imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto conto terzi.
A copertura di tale agevolazione sono stati stanziati euro 496.945.000,00.
In G.U. n. 183 del 6 agosto 2022 è stato pubblicato il decreto MiMS del 13 luglio contenente le indicazioni per le modalità di erogazione del contributo: il decreto n. 324 del 29 luglio viene pubblicato nelle more della registrazione da parte dei competenti organi di controllo per consentire alle imprese destinatarie della misura di poter raccogliere i dati necessari per la predisposizione dell'istanza per l'ottenimento del credito di imposta. .
Soggetti destinatari sono le imprese che esercitano attività di trasporto merci per conto terzi, indicate all’articolo 24-ter c.2 lettera a) del testo unico delle accise, con utilizzo di veicoli di massa totale pari o superiore a 7.50 tonnellate con motori diesel di categoria Euro 5 o superiore.
E’ richiesto, al momento di presentazione della domanda, l’iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori e al Registro elettronico nazionale per l'anno 2022.
Il contributo viene concesso nella misura del 28% della spesa sostenuta nel primo trimestre del 2022 per l'acquisto di gasolio, impiegato in veicoli, di categoria euro V o superiore, utilizzati per l'esercizio dell’attività, al netto dell'Iva, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.
Ammessa la cumulabilità con altre agevolazioni, che hanno ad oggetto i medesimi costi, purchè tale sommatoria non comporti il superamento del costo sostenuto.
Per ottenere il contributo è necessario presentare un’istanza avvalendosi della piattaforma informatica predisposta dall’Agenzia delle Dogane.
Con notizia del 3 settembre 2022 il MiMS ha comunicato che l'apertura della piattaforma avverrà nel giorno 12 settembre 2022 e i richedenti avranno 30 giorni per l'inoltro.
L’accesso sarà consentito tramite SPID/CNS/CIE.
Il credito d’imposta è assegnato in base all’ordine cronologico di presentazione delle istanze e nel rispetto dei limiti del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato.
La piattaforma si compone di due aree differenti:
E’, inoltre, possibile:
La ripresentazione della domanda comporta il riposizionamento nella graduatoria.
All’istanza vanno allegati un file Fatture ed un file Targhe.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione con F24 da presentare unicamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione, decorsi dieci giorni dalla trasmissione dei dati riguardanti i soggetti ammessi all’aiuto.
L’importo del credito di imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere quello concesso dal MiMS.
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