Il decreto 16 marzo 2018 del MEF, recante “Definizione degli atti da depositare presso l'ufficio del registro delle imprese da parte dell'impresa sociale e delle relative procedure” è stato pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 93 del 21 aprile 2018.
Le disposizioni recate dal decreto acquisiscono efficacia decorsi quindici giorni dalla pubblicazione ufficiale.
Pertanto, dal prossimo 6 maggio 2018, le imprese sociali che vogliono iscriversi, in apposita sezione, del Registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede legale, devono presentare i documenti e gli atti indicati nell’articolo 2 dello stesso decreto.
Dalla medesima data cessa l'efficacia delle disposizioni recate dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico e del Ministro della Solidarietà sociale 24 gennaio 2008.
Il provvedimento, inoltre, individua le modalità per l'esecuzione dei suddetti adempimenti.
Prima di procedere all’iscrizione nell’apposita sezione, l’ufficio del Registro delle Imprese che riceve la domanda di deposito presentata dall’organizzazione che esercita l’impresa sociale deve verificare la completezza formale, la presenza nell’atto costitutivo dell’oggetto sociale, l’assenza dello scopo di lucro.
L’iscrizione deve essere comunicata all’ufficio del Registro unico nazionale competente, che provvede a cancellare l’ente iscritto come impresa sociale dall’altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore con la stessa decorrenza dell’iscrizione nel Registro delle Imprese.
L'ufficio del Registro delle imprese, nel caso in cui ne ravvisi la necessità, può invitare l'organizzazione che esercita l'impresa sociale a completare, modificare o integrare la domanda entro un congruo termine, trascorso il quale, con provvedimento motivato, rifiuta il deposito dell'atto nella sezione delle imprese sociali.
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