La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 20406 del 25 agosto 2017, conferma quanto già stabilito dalla Corte d'appello di Venezia e impone l'obbligo assicurativo nei confronti dei collaboratori dell'impresa di famiglia anche in assenza di rapporti subordinati. Infatti, si legge nella pronuncia che il titolare dell’impresa familiare deve adottare nei confronti dei collaboratori le misure di sicurezza sul lavoro previste dal Decreto legislativo n. 81/08.
Con riferimento al caso di specie - che è riconducibile all’impresa familiare nella quale la titolarità dei poteri di organizzazione e gestione rimangono in capo all’imprenditore, mentre il familiare si limita a prestare la sua opera in maniera continuativa nella stessa impresa - la Suprema Corte riconosce, in caso di decesso per infortunio del coniuge collaboratore del titolare dell'impresa familiare, al datore il diritto alla rendita in quanto coniuge superstite.
I partecipanti all’impresa familiare, infatti, rientrano comunque fra i soggetti assicurabili Inail a norma dell’articolo 4 del Dpr 1124/65, come confermato anche dalla Corte Costituzionale (sentenza 476/87), che ne aveva dichiarato l’illegittimità nella parte in cui non prevedeva la loro inclusione.
Allo stesso modo, l'ordinanza n. 20406/2017, oltre alla titolarità dei poteri di organizzazione e gestione posti in capo all’imprenditore, riconosce che ricade simmetricamente sullo stesso il dovere di predisporre le necessarie misure di sicurezza a favore dei partecipanti che prestano l’attività soggetta a rischio assicurabile.
Pertanto, conclude la pronuncia, al diritto del titolare dell’impresa di ottenere la rendita quale coniuge superstite, è riconosciuto analogo diritto di rivalsa dell’Inail, nel caso in cui il datore di lavoro non abbia predisposto le adeguate misure di sicurezza.
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