Impresa familiare, misure ordinarie di sicurezza solo se c’è subordinazione

Pubblicato il 20 dicembre 2010 Al ministero del Lavoro è stato posto uno specifico quesito (Faq del 29 novembre 2010) per sapere quali sono gli obblighi di sicurezza che gravano sull’impresa familiare ai sensi dell’articolo 21 del Dlgs n. 81/2008.

Il Dicastero, dopo aver ripreso la nozione di impresa familiare di cui all’art. 230-bis del codice civile, introdotto dalla riforma del diritto di famiglia (legge n. 151/1975), precisa quanto segue.

Ai membri dell’impresa familiare si applicano le disposizioni dell’articolo 21 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche o integrazioni (“Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”), qualora le parti - cioè i familiari - non abbiano inteso dar vita a un diverso qualificato rapporto, come per esempio: società di fatto, rapporto di lavoro subordinato, eccetera.

Se, invece, i componenti dell'impresa assumono la veste di lavoratori, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a) dello stesso Tu, con un vero e proprio rapporto di subordinazione, al titolare dell'impresa familiare, nella sua qualità di datore di lavoro e garante rispetto agli altri componenti, faranno capo gli obblighi di adottare tutte le misure di tutela della salute e sicurezza sul lavoro di cui sempre al citato Testo Unico. Tra tali obblighi vi è anche quello della valutazione dei rischi, della redazione del documento di valutazione dei rischi o dell’autocertificazione, della nomina del medico competente, della formazione ed informazione dei componenti, della sorveglianza sanitaria, ecc.

Nel caso in cui, dunque, i componenti dell’impresa familiare non assumano la veste di “lavoratori” e il titolare della stessa si limiti ad osservare le disposizioni in materia di sicurezza previste dal citato articolo 21 (quali: l’utilizzo delle attrezzature di lavoro; l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, l’utilizzo di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto), secondo il Ministero del Lavoro, non si verrà a configurare alcuna disparità di trattamento tra gli obblighi del titolare di impresa familiare e il datore che instaura un vero e proprio rapporto di lavoro di tipo subordinato. L’assenza, tra i componenti dell’impresa familiare, di un rapporto di subordinazione consente, dunque, l’applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 21 del Tu, che prevede delle prescrizioni “in deroga”, speciali rispetto a quelle ordinariamente previste per le imprese e la P.a.
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