In una gara d’appalto, deve essere accolta la richiesta della società seconda classificata, volta all’esibizione ed estrazione di copia dell’offerta tecnica presentata in gara dalla società aggiudicataria, ancorché non sia stata impugnata l’aggiudicazione definitiva.
E’ quanto chiarito dal Tar per la Lombardia, quarta sezione, chiamata a pronunciarsi in una controversia riguardante una procedura di evidenza pubblica per la fornitura di macchinari atti allo smaltimento di rifiuti urbani.
Orbene secondo l’esplicita formulazione dell’art. 53 comma 6 Legge n. 50/2016 – precisa il Collegio amministrativo - l’accesso a tutti gli atti della procedura selettiva deve essere garantito, anche il presenza di segreti tecnici o commerciali, al concorrente che miri a difendere in giudizio “i propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto”.
Peraltro nel caso di specie – si legge ancora nella sentenza del Tar n. 1539 del 7 luglio 2017 - il forte distacco conseguito nel punteggio tecnico ad esito della valutazione comparativa e la mancata proposizione di un ricorso contro l’aggiudicazione definitiva, non precludono l’applicabilità della norma sopra citata, poiché la possibilità di difendere in giudizio i propri interessi (relativi ossia alla procedura di affidamento del contratto) è da considerarsi nella sostanza sussistente, in vista della concreta proposizione della domanda di risarcimento del danno a carico della stazione appaltante, per l’illegittimità della condotta tenuta nel corso della predetta aggiudicazione ad evidenza pubblica.
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