Imposto l’allontanamento tra violento e vittima
Pubblicato il 10 ottobre 2011
Con la decisione quadro 2001/220/Gai viene garantita la massima tutela alle vittime di violenze familiari con la conseguenza che gli stati nazionali possono imporre misure di allontanamento dai loro aguzzini anche contro la volontà delle stesse vittime.
In questo senso la sentenza del 15 settembre 2011 della Corte di giustizia Ue nelle cause
C-483/09 e C-1/10 dove viene precisato che lo Stato non ha limitazioni quando si tratta di proteggere i cittadini dai soprusi e dalle violenze effettuati negli ambiti familiari; quindi oltre che massima libertà nell’individuare le sanzioni penali da comminare agli autori delle violenze, lo Stato può anche emanare misure di allontanamento obbligatorie della vittima dal familiare violento anche se la prima dichiara di voler riprendere la coabitazione. Infatti, precisano i giudici europei, i soggetti vessati possono essere vittime anche di pressioni psicologiche.