Si fornisce soluzione ad un caso di un contribuente italiano che per un certo periodo di un anno ha lavorato alle dipendenze di un datore di lavoro britannico che mensilmente, effettuava le ritenute. Tuttavia costui, nell’ambito delle operazioni di conguaglio, operava ulteriori ritenute a saldo delle imposte sui redditi di lavoro prodotti dal contribuente nel periodo ottobre-dicembre del precedente anno solare.
Il lavoratore precisa che nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno di riferimento ha indicato sia i redditi prodotti in Italia sia quelli conseguiti nel Regno Unito, evidenziando solo le imposte trattenute dal datore di lavoro estero a titolo di acconto.
Si chiede al Fisco italiano come effettuare il recupero delle imposte a titolo definitivo.
Sul punto l’Agenzia delle Entrate, con risposta n. 97 del 19 gennaio 2023, ricorda che reddito di lavoro dipendente, in quanto percepito nei mesi ottobre-dicembre di un anno da un soggetto fiscalmente residente in Italia in tale annualità, dovrà essere assoggettato ad imposizione nel nostro Paese.
Sotto il profilo della Convenzione tra Italia e Regno Unito, la regola prevede che il reddito corrisposto al contribuente, per lo svolgimento di un'attività di lavoro nel Regno Unito quando lo stesso risultava residente nel nostro Paese, deve essere assoggettato ad imposizione in entrambi gli Stati. Ciò porta alla doppia imposizione che dovrà essere eliminata in Italia attraverso il riconoscimento di un credito d'imposta ai sensi dell'articolo 165 (credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero) del Tuir.
Dal punto di vista della procedura, l’istante avrebbe potuto indicare nella dichiarazione dei redditi dell’anno successivo a tale situazione le imposte complessivamente dovute nel Regno Unito ed evidenziate in sede di conguaglio e non solo quelle versate in acconto dal datore di lavoro britannico nel periodo ottobre-dicembre.
Vi è, però, un modo per recuperare le ritenute indebitamente subite a conguaglio ossia presentare una dichiarazione integrativa a favore entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione dei redditi da correggere.
Qualora emerga un ulteriore credito, è ammesso il ricorso alla compensazione o, in alternativa, alla richiesta di rimborso.
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