La Corte di cassazione, con la sentenza n. 4952 del 2 marzo stabilito che il risarcimento del danno, a favore di chi dopo un incidente stradale rimane gravemente ferito tanto da non poter più lavorare, deve essere maggiorato delle tasse che il danneggiato deve al Fisco su quelle somme. La sentenza muove da un ricorso in cui veniva contestato il fatto che il giudice di secondo grado aveva detratto dall’importo del risarcimento riconosciuto al danneggiato a titolo di lucro cessante a carico dei debitori solidali l’importo per l’Irpef. Ma per il pagamento di tale imposta l’obbligato al risarcimento non è sostituto d’imposta del soggetto danneggiato. Conseguentemente, l’importo dell’imposta deve essere corrisposto direttamente al danneggiato.
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