Imposte anche sull’illecito

Pubblicato il 08 novembre 2006

Il decreto Visco-Bersani (Dl 223/06, convertito dalla legge 248/06) ha introdotto il principio della tassazione dei proventi illeciti, a meno che questi non siano stati restituiti o confiscati. In particolare, l’articolo 35, comma 34 bis, della cosiddetta manovra d’estate, ha allargato il raggio di applicazione della legge 537/93, approvata dopo Tangentopoli, per tassare i proventi illeciti. A questo punto è, però, necessaria una precisazione: mentre, prima del Dl 223/06, per assoggettare a imposta questi introiti era necessario farli rientrare in una delle categorie fissate dall’articolo 6 del Tuir (redditi fondiari, di capitale, di lavoro dipendente, d’impresa, redditi diversi), ora vale per tutti la definizione di “redditi diversi”. Quindi, nessun provento derivante da attività criminale se rappresenta un bene goduto o godibile per il “malfattore” è sottratto alla tassazione.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Memorandum: scadenze lavoro dal 1° al 15 maggio 2025 (con Podcast)

29/04/2025

Sicurezza sul lavoro, incentivi INAIL per formazione e informazione: upload documentazione

29/04/2025

Ferie collettive, differimento adempimenti da chiedere entro il 31 maggio

29/04/2025

Certificazione parità di genere: più tempo per le attività formative per accedere al Fondo

29/04/2025

Artigiani e commercianti: come avere la riduzione contributiva per i nuovi iscritti

28/04/2025

Precompilata 2025, modello 730 e Redditi online dal 30 aprile

28/04/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy