Imposte anche sull’illecito

Pubblicato il 08 novembre 2006

Il decreto Visco-Bersani (Dl 223/06, convertito dalla legge 248/06) ha introdotto il principio della tassazione dei proventi illeciti, a meno che questi non siano stati restituiti o confiscati. In particolare, l’articolo 35, comma 34 bis, della cosiddetta manovra d’estate, ha allargato il raggio di applicazione della legge 537/93, approvata dopo Tangentopoli, per tassare i proventi illeciti. A questo punto è, però, necessaria una precisazione: mentre, prima del Dl 223/06, per assoggettare a imposta questi introiti era necessario farli rientrare in una delle categorie fissate dall’articolo 6 del Tuir (redditi fondiari, di capitale, di lavoro dipendente, d’impresa, redditi diversi), ora vale per tutti la definizione di “redditi diversi”. Quindi, nessun provento derivante da attività criminale se rappresenta un bene goduto o godibile per il “malfattore” è sottratto alla tassazione.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Assegno di inclusione e tirocini sociali: cosa fare per evitare la sospensione dell'indennità

04/10/2024

CCNL Assicurazioni - Agenzie generali Italia spa Anagina - Stesura del 10/7/2024

04/10/2024

Assicurazioni Agenzie generali Anagina. Rinnovo

04/10/2024

Applicazione Direttiva DAC 7 in Italia: chiarimenti su definizione di “piattaforma” e “venditore”

04/10/2024

Programma nazionale giovani, donne e lavoro: on line il nuovo sito

04/10/2024

Patente a crediti: come sono punite le irregolarità?

04/10/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy