Imposte agevolate per l’usucapione quinquennale

Pubblicato il 28 luglio 2011 Relativamente all’applicazione delle agevolazioni fiscali per l’acquisto di fondi rustici a mezzo si usucapione quindicennale, l’Agenzia delle entrate rivede i propri precedenti chiarimenti giudicandoli superati ed afferma l’assoggettamento ad imposta di registro ed ipotecaria in misura fissa per le sentenze dichiarative dell’usucapione speciale di fondi rustici, che consegue ai casi di acquisto della proprietà per possesso continuato per quindici anni.

L’Agenzia rammenta che con risoluzioni del 2007 e 2008 era stato affermato che le disposizioni agevolative per la piccola proprietà rurale erano applicabili ai casi di acquisto in buona fede da chi non era proprietario ma non nei casi di possesso continuato per quindici anni (usucapione speciale). Ma su tale posizione esprimeva il dissenso la Corte di cassazione, con sentenza n. 14520 del 2010, che al contrario stabiliva l’applicazione delle suddette agevolazioni a tutte le ipotesi previste dalla legge sull’usucapione speciale per la piccola proprietà rurale ( L. n. 346 del 1976).

Ora il fisco, con risoluzione n. 76 del 27 luglio 2011, concorda con la giurisprudenza sostenendo che le agevolazioni fiscali previste dall’articolo 9 del DPR 29 settembre1973, n. 601 debbano trovare spazio per tutti gli acquisti di proprietà in discorso compresa l’ipotesi di acquisto della proprietà dei fondi rustici in virtù del possesso continuato per quindici anni.
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