L'ultimo giorno per il versamento delle imposte sui redditi e contributi a saldo del 2016 e in acconto per il 2017 è fissato al 30 giugno 2017.
Fino allo scorso anno l’imposta sui redditi, saldo più acconto, andava versata in prima battuta entro il 16 giugno; in seguito all’intervento del cosiddetto Decreto Fiscale, che ha accompagnato la Manovra 2017, è stato previsto il differimento dal 16 al 30 giugno del termine per il versamento a saldo (più eventuale acconto) dell’IRPEF, così come è stato spostato dal giorno 16 all’ultimo giorno del mese di riferimento il versameno di IRES e IRAP.
Alla scadenza sono interessati tutti i contribuenti persone fisiche e partite Iva, che vogliono versare imposte e contributi senza maggiorazione, comprese le società di capitali che hanno approvato il bilancio, in prima o seconda convocazione, entro i 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
Sempre al 30 giugno è rinviato anche il pagamento del saldo Iva annuale, per quei contribuenti che non hanno rispettato la scadenza del 16 marzo scorso e hanno rinviato l'adempimento entro il termine previsto per i versamenti a saldo delle imposte sui redditi. In questo caso, il versamento del saldo Iva 2016 si dovrà fare entro il 30 giugno 2017, pagando l’imposta dovuta con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successiva al 16 marzo.
In scadenza, inoltre, anche i contributi Inps di artigiani, commercianti e professionisti iscritti alle relative gestioni separate e il diritto annuale alla Cciaa.
La scadenza del 30 giugno per la generalità dei contribuenti, titolari o meno di partita Iva, non è tassativa: si può decidere anche di far slittare il versamento del saldo 2016 e dell'acconto 2017 di imposte e contributi al 30 luglio (quest'anno è domenica, quindi al lunedì 31), corrispondendo la maggiorazione dello 0,40%.
Anche i soggetti che presentano il modello 730 senza sostituto e che solitamente chiudono a credito la dichiarazione e ricevono il relativo rimborso, generalmente in busta paga, o direttamente dall'Agenzia delle Entrate, devono rispettare la scadenza del 30 giugno.
Per i contribuenti senza sostituto d’imposta che ricorrono alla presentazione del modello 730, i versamenti devono essere eseguiti, infatti, con le stesse modalità ed entro i termini previsti nel caso di presentazione del modello REDDITI Persone fisiche, ossia entro il 30 giugno (D.L. 193/2016).
La presentazione del modello 730 presuppone solitamente la presenza di un rapporto di lavoro dipendente/pensione in essere nel 2017 con un sostituto che possa provvedere alle operazioni di conguaglio. Quando, invece, manca il sostituto d'imposta, il contribuente deve presentare il 730 barrando l’apposita casella «Mod. 730 dipendenti senza sostituto».
Se dalla dichiarazione presentata dal contribuente senza sostituto emerge un debito, il CAF o il professionista:
- trasmette il modello F24 in via telematica all’Agenzia delle Entrate;
- o, in alternativa, entro il decimo giorno antecedente la scadenza del termine di pagamento, consegna il modello F24 compilato al contribuente, che effettua il pagamento presso qualsiasi sportello di banche convenzionate, Uffici postali o Agenti della riscossione oppure, in via telematica, utilizzando i servizi online dell’Agenzia delle Entrate o del sistema bancario e postale.
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